mercoledì 25 giugno 2008

La piscina condominiale le normative



La piscina condominiale: le normative
Da tempo le piscine sono oggetto di interventi normativi che riguardano anche gli impianti condominiali. I più importanti, fra i provvedimenti recenti, sono l’atto di intesa Stato-regioni del 16 gennaio 2003, che deve essere recepito nella legislazione delle singole regioni (così come ha fatto di recente la regione Toscana) e il successivo accordo interregionale del 16 dicembre 2004.
[a cura di Ettore Ditta, Avvocato ]

Fonti della disciplina
Per quanto riguarda le piscine in generale nel corso degli anni sono stati emanati dapprima solo alcune circolari ministeriali e, successivamente, anche provvedimenti normativi di altro tipo, fra i quali risaltano per importanza soprattutto l’atto di intesa fra Stato e regioni approvato nella seduta in data 11 luglio 1991 (e pubblicato nel s.o. 32 alla Gazzetta Ufficiale 39 del 17 febbraio 1992), poi sostituito dall’accordo approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni del 16 gennaio 2003 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 51 del 3 marzo 2003), insieme all’accordo, che a sua volta ne dà attuazione, intercorso in data 16 dicembre 2004 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A essi si devono aggiungere infine le normative regionali, come la recente legge regione Toscana 8 del 9 marzo 2006 (a tal proposito si veda, in questo fascicolo, l’articolo di D. Foderini a pag. 1043). L’elenco dei principali testi di riferimento è il seguente:
la circolare del Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16;
la circolare del Ministero della sanità 16 luglio 1971, n. 128;
il decreto ministeriale 10 settembre 1986;
l’atto di intesa Stato-regioni 11 luglio 1991 sulle piscine a uso natatorio;
il decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996;
l’accordo approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
l’accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003.

La circolare dell’Interno 16/1951
La circolare del Ministero dell’interno 16 del 15 febbraio 1951 contiene norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei locali destinati a pubblico spettacolo. Tra le altre cose l’agibilità delle piscine viene subordinata all’osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale (art. 104); vengono precisate le caratteristiche costruttive della vasca (art. 105), quelle dei trampolini per i tuffi e per le piattaforme di lancio (art. 106), viene indicato il numero massimo di persone presenti (art. 107) e viene imposta la costruzione di docce, gabinetti e orinato in numero proporzionato a quello massimo delle persone che possono avere accesso all’impianto (art. 109).

La circolare della Sanità 128/1971
La circolare del Ministero della sanità 128 del 16 luglio 1971 disciplina la vigilanza igienico-sanitaria delle piscine e contiene alcune indicazioni di massima attinenti alla vigilanza sanitaria che devono essere osservate per lo svolgimento di tali compiti, in modo da assicurare una certa uniformità di impostazione in tutto il territorio nazionale, e la cui violazione è fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 344 T.U. delle leggi sanitarie 1265 del 27 luglio 1934; tali indicazioni riguardano l’acqua di alimentazione, il controllo del numero dei bagnanti, l’entità della ricircolazione dell’acqua, la filtrazione, la disinfezione, il dosaggio e il controllo del cloro, i controlli batteriologici e gli esami chimici. Sia la circolare del 1951 sia quella del 1971 non sembrano suscettibili di applicazione per quanto riguarda le piscine condominiali, in quanto le norme previste da esse (e i conseguenti obblighi) sono destinate specificamente alle piscine aperte a un uso pubblico e nelle quali viene praticata una vera e propria disciplina sportiva, mentre nelle piscine condominiali il loro utilizzo, di regola, è rivolto ai condomini e ai loro ospiti per scopi soltanto di piacere e svago.

Il D.M. 10 settembre 1986
Questo decreto contiene norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. Di particolare rilevanza è l’art. 20 che conferma che, per le piscine, restano valide le disposizioni dettate dalla circolare 16/1951 e modifica l’art. 110 della circolare sui requisiti previsti per i due bagnini destinati al servizio di salvataggio. Anche il D.M. 10 settembre 1986 non sembra applicabile alle piscine condominiali, dal momento che le sue norme sono destinate specificamente alle piscine aperte a un uso pubblico e nelle quali viene praticata una vera e propria disciplina sportiva.

L’atto di intesa 11 luglio 1991
L’atto di intesa era stato approvato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 11 luglio 1991 ed era stato pubblicato nel s.o. 32 alla Gazzetta Ufficiale 39 del 17 febbraio 1992. Si tratta di un testo normativo che si occupa degli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio ed è rivolto a uniformare la regolamentazione nelle materie indicate. L’atto classifica le piscine (art. 2) e stabilisce, in modo particolareggiato, quali devono essere le caratteristiche dell’area di insediamento delle piscine (art. 3), gli elementi funzionali del complesso piscina (art. 4), i requisiti igienicoambientali (art. 5), la dotazione di personale, di attrezzature e di materiali (art. 6), gli aspetti igienici di gestione (art. 7), i controlli (art. 8). L’atto conteneva prescrizioni molto onerose per i gestori delle piscine (obbligo del bagnino, realizzazione di docce e servizi e altro ancora), ma aveva valore solamente programmatico in attesa di essere recepito nella legislazione delle singole regioni. Ma l’atto di intesa non era stato recepito dalle regioni a causa delle critiche formulate dagli operatori del settore e, per questo motivo, il Ministero della sanità nell’anno 1993 aveva invitato le regioni ad attendere in vista della prevista semplificazione delle previsioni contenute nell’atto di intesa (anche se poi nell’anno 1994, contraddicendo il precedente invito del Ministero della sanità, una circolare del Ministero degli interni aveva dichiarato che l’atto d’intesa doveva essere considerato già operativo). Infine, l’atto di intesa è stato superato dall’accordo della Conferenza Stato-regioni 16 gennaio 2003 e dagli atti successivi. L’art. 1 dell’atto di intesa, a proposito dell’ambito di applicazione delle prescrizioni contenute nell’atto stesso, stabiliva che esso si doveva applicare esclusivamente alle piscine di uso pubblico. Però il successivo art. 2, distinguendo le piscine in relazione alla loro destinazione, precisava che tutte le piscine si considerano di uso pubblico, a eccezione di quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari, il cui uso fosse limitato ai componenti della famiglia e ai loro ospiti (che si consideravano, quindi, di uso privato). Da tali premesse conseguiva allora che l’atto di intesa del 1992 era applicabile a tutte le piscine con esclusione unicamente di quelle facenti parte di unità abitate da uno o due famiglie. È chiaro che gli estensori dell’atto di intesa del 1992 avevano preferito privilegiare una definizione dei destinatari dell’atto stesso assai ampia, ma, in questo modo, si era finito per imporre gli obblighi previsti dall’atto a quasi tutte le piscine esistenti. In relazione al caso delle piscine condominiali, sarebbe stato invece opportuno che gli estensori dell’atto d’intesa avessero previsto un regime speciale; tuttavia l’unico riferimento che l’atto faceva alle piscine al servizio di un condominio era quello contenuto nell’art. 10, dove si prevedeva per tale ipotesi (unitamente a quella di altre comunità quali multiproprietà, alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme, e simili) la possibilità di adottare deroghe in relazione ad alcune indicazioni dettate dall’art. 3 (sulla raccolta di rifiuti e sull’ampiezza dell’area totale di insediamento delle piscine).

Il D.M. 18 marzo 1996
Il decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 (s.o. 16 alla Gazzetta Ufficiale 85 dell’11 aprile 1996) contiene norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Importante, in materia di piscine, è l’art. 14 che disciplina le modalità di costruzione della vasca, il calcolo della densità di affollamento e il numero degli assistenti ai bagnanti. Anche il D.M. 18 marzo 1996 non sembra applicabile anche alle piscine condominiali perché è specificamente destinato a disciplinare gli impianti sportivi. A proposito del D.M. 18 marzo 1996 va comunque ricordata una sentenza (Cass. pen., Sez. I, n. 8101 del 9 febbraio 2005) secondo cui configura il reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. e 80, R.D. 773 del 18 giugno 1931 la gestione di una piscina con impianto di acquascivolo, con licenza di agibilità decaduta per il mancato adeguamento alle prescrizioni del D.M. 18 marzo 1996 previste per gli impianti sportivi, in quanto anche nelle piscine con acquascivolo può effettuarsi attività natatoria, che è qualificabile come attività sportiva, e pertanto debbono essere applicate le prescrizioni dirette a garantire la sicurezza dei frequentatori anche contro il rischio di cadute o annegamenti.

L’accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con l’accordo in data 16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale 51 del 3 marzo 2003) ha predisposto una nuova disciplina sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio che ha preso il posto dell’accordo approvato negli anni Novanta, ma che poi non è stato recepito dalle regioni per i motivi che si sono ricordati. La Conferenza ha infatti rilevato che si era reso necessario rivedere l’intesa precedente tra Stato e regioni proprio per le difficoltà applicative che essa aveva determinato; inoltre si era ravvisata la necessità di modificare e aggiornare tale intesa anche in base ai nuovi principi e agli indirizzi normativi derivati dall’emanazione del D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 (sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro), del D.M. 18 marzo 1996, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997 e del D.Lgs. 155 del 26 maggio 1997 (sull’igiene dei prodotti alimentari). Per quanto riguarda specificamente le piscine condominiali il punto 2 dell’accordo prevede la seguente classificazione delle piscine, sulla base della loro destinazione:
piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un’utenza pubblica; questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine (le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche devono essere definite da ciascuna regione): a/1. piscine pubbliche; a/2. piscine a uso collettivo; a/3. gli impianti finalizzati al gioco acquatico;
piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti;
piscine a usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale (disciplinate da normative specifiche). Il punto 3 dell’accordo individua il campo di applicazione e le finalità della sua disciplina e stabilisce che le disposizioni contenute nell’accordo si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche previste dalle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione e il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico- sanitaria e della sicurezza; invece alle regioni è demandata l’elaborazione di specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b), con la precisazione che i requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 dell’accordo (che contiene i requisiti igienico- ambientali). I punti successivi dell’accordo riguardano la dotazione di personale, di attrezzature e materiali (punto 4), i controlli (punto 5), i controlli interni (punto 6), i controlli esterni (punto 7) e le sanzioni che possono essere comminate al responsabile della piscina in caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall’autorità sanitaria (punto 8).
L’accordo regioni-province autonome 16 dicembre 2004
Per l’attuazione dei principi generali fissati dall’accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003 è stato successivamente approvato, in data 16 dicembre 2004, un accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, contenente la disciplina interregionale delle piscine. La disciplina interregionale sulle piscine viene articolata in due parti distinte:
una disciplina comune che dovrà essere recepita dalle regioni, mediante legge regionale o altro atto, per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall’accordo del 16 gennaio 2003 (la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell’autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria);
le disposizioni tecniche o regolamenti per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possono essere articolati e complessi, sviluppano i principi già definiti dalla legge (o comunque dall’atto di disciplina della materia); si prevede che i regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali e organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all’esigenza enunciata al punto 9 dell’accordo. Le direttive operative del gruppo interregionale sono state quella di orientare la nuova normativa regionale nella direzione della semplificazione amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali, e quella di tenere sempre in evidenza il campo d’azione di questa nuova normativa, cioè la tutela della salute degli utenti delle piscine, per evitare il sovrapporsi di diverse disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti. Viene precisato che l’accordo non è un atto normativo, ma un atto politico-istituzionale che impegna i presidenti delle regioni a sviluppare le discipline regionali sulla base dei contenuti dell’Accordo sottoscritto del 16 gennaio 2003; tuttavia l’accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all’autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (come quelli relativi ai requisiti strutturali e di gestione, ai controlli e ai frequentatori). Il testo dell’accordo contiene solo i principi generali e le definizioni sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra le regioni e il Ministero della salute. L’allegato 1 e la relativa tabella A fanno parte dei livelli essenziali fissati dal Ministero della salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo fra Stato, regioni e province autonome in quanto già oggetto del precedente accordo. L’obiettivo finale della disciplina interregionale, una volta condiviso il testo tra regioni e province autonome, è di sottoporre il documento all’approvazione del Coordinamento interregionale prevenzione e successivamente all’approvazione definitiva della Conferenza degli assessori e dei presidenti delle regioni in modo da stipulare un «Accordo interregionale sulle piscine». Con riferimento alle piscine condominiali nel punto 1 relativo alle «definizioni di piscina» sono specificate ulteriori definizioni ai fini della classificazione della categoria B e quindi in proposito si stabilisce che: per «condominio» si intende l’edificio o il complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, capo II cod. civ. (punto 1.7); è assimilato al «condominio» l’edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente a un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) (punto 1.7.1); per «unità abitativa» si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio (punto 1.8); è assimilata all’«unità abitativa» l’unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l’uso della piscina sia limitato ai titolari dell’attività e ai loro dipendenti o collaboratori (punto 1.8.1); per «singola abitazione» si intende l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa (punto 1.9); è assimilato alla «singola abitazione» l’edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente a un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) (punto 1.9.1); è assimilata alla «singola abitazione» l’unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all’uso esclusivo dell’unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino (punto 1.9.2). Le piscine condominiali sono interessate anche dal punto 2, relativo alla «classificazione delle piscine», nel quale si stabilisce che la «categoria B» si riferisce alle piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti; e che in base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
gruppo b1), piscine facenti parte di condomini, superiori a 4 unità abitative;
gruppo b2), piscine facenti parte di condomini, fino a 4 unità abitative.
Nel punto 3 si disciplina il campo di applicazione dell’accordo e si prevede che la legge si deve applicare alle piscine rientranti nella classificazione di cui al punto 2 e che sono escluse dall’applicazione della legge le piscine che costituiscono pertinenza di singole abitazioni. I punti successivi riguardano la dotazione di personale (punto 4, nel quale si stabilisce che il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, deve nominare il responsabile della piscina oppure deve dichiarare formalmente di assumerne personalmente le funzioni; che per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è di regola l’amministratore e, in mancanza di amministratore o di responsabile designato, ne rispondono direttamente i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici; e che per le piscine della categoria B le funzioni dell’assistente ai bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché sia in possesso delle necessarie abilitazioni), i controlli interni (punto 6) ed esterni (punto 7, che possono avere luogo anche per le piscine di categoria B e a tale scopo il responsabile della piscina deve garantire l’accesso a tutte le aree e agli impianti della piscina stessa da parte degli organi di vigilanza, nei periodi e orari di funzionamento) e le sanzioni (punto 8). Altra parte rilevante per quanto riguarda le piscine condominiali è il punto 11, nel quale si stabilisce che l’esercizio dell’attività di piscina della categoria B è subordinato a comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni tecniche regionali; e che le disposizioni regionali possono prevedere per le piscine di categoria B, gruppo b1) l’utilizzo temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all’ambito condominiale. Alle disposizioni tecniche regionali viene pure attribuito il compito di definire i parametri per la determinazione del numero massimo di frequentatori ammissibili per le piscine della categoria B anche in considerazione del numero massimo dei potenziali soggetti aventi titolo d’uso (punto 13), in quanto in ogni piscina e in ogni momento è consentito l’accesso a un numero di frequentatori non superiore a quello massimo ammissibile calcolato nel modo appena visto. Il punto 14 stabilisce che la regione con propri atti deve emanare uno o più documenti tecnici per la definizione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti gestionali, delle procedure di comunicazione, dei tempi e modalità di adeguamento e di ogni altro aspetto per i quali la legge espressamente rinvia a tali disposizioni. Le disposizioni tecniche regionali potranno articolarsi come di seguito specificato, tra l’altro, anche come «Disposizione tecnica Categoria B (linee guida)». Infine il punto 15 si riferisce all’allegato A sui requisiti igienico-ambientali delle piscine, che riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici. L’allegato potrà essere, in tutto o in parte, modificato o sostituito a seguito di nuovi Accordi fra Stato, regioni e province autonome mediante il recepimento con deliberazione della Giunta regionale. Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell’acqua sufficienti a mantenere la piscina stessa costantemente entro i limiti previsti dall’allegato.

Vivere in condominio. Guida informativa per chi acquista un'immobile



Vivere in condominio
Guida informativa
per chi acquista un immobile
CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
ED IMMOBILIARI - C.S.N.
OObiettivo delle informazioni e dei consigli contenuti in
questo “vademecum” è quello di aiutare a capire meglio la
comproprietà per poterne godere i benefici e gestirla in
modo pratico ed avveduto.
L’iniziativa è destinata ad evidenziare la funzione sociale di
notai ed amministratori immobiliari nell’ambito
condominiale che rappresenta un vero laboratorio dove si
sperimenta la contrapposizione di maggioranza e
minoranza, dove si distingue il potere deliberativo da
quello esecutivo, dove l’occasione di confronto fra posizioni
a volte confliggenti evidenzia la libertà di voto, la
partecipazione, la tolleranza, la solidarietà.
1
La vita in un condominio può creare dei problemi, ma è opportuno
abituarsi a trascurare gli interessi personali per adeguarsi
alla regola comune anche se ciò apparisse ingiusto.
Conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri la aiuterà ad integrarsi
nella comunità e faciliterà il buon funzionamento del sistema;
le proponiamo di esaminare gli uni e gli altri nelle pagine
che seguono dove sono evidenziati i punti essenziali della
normativa esistente, sugli organi del condominio (assemblea,
amministratore, consiglieri) con qualche raccomandazione
sulla vita in un condominio.
Speriamo che le semplici nozioni offerte possano essere utili
per la sua informazione e per renderle più facile “Vivere in
un condominio”.
2 3
Lei sta per diventare proprietario dell’unità immobiliare che
ha scelto per l’acquisto; questa proprietà si chiama “condominio”
ed è organizzata secondo la legge e secondo norme
particolari.
Questa organizzazione è simile ad una piccola repubblica ed
ha il suo Parlamento, un governo ed un responsabile dell’esecutivo.
Il condominio, non essendo un soggetto giuridico, non ha
una volontà propria, ma i suoi atti sono la conseguenza dell’espressione
di una volontà collettiva espressa dalla maggioranza;
questa volontà diventerà norma da rispettare anche
da coloro che non la condividono e la legge protegge comunque
i suoi diritti.
Caro condomino,
II condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del
Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi
speciali.
In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO
I DIRITTI DEI PARTECIPANTI
LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI
LE INNOVAZIONI
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE
LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE
LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE
LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO
L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento
nel quale sono contenute regole particolari relative a
quello specifico condominio ed al quale sono allegate le
“tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna
unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato.
Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che
regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme
(leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di
portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio
energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli
impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di
queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a
differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni
in termini abbastanza brevi.
4
La fonte normativa La proprietà esclusiva
e la proprietà comune
Sono parti di proprietà esclusiva quelle riservate all’uso
ed al godimento di uno qualsiasi dei condomini, sono
al contrario di proprietà comune, se il contrario non risulta
dal titolo di proprietà, tutte quelle parti necessarie all’uso
comune del fabbricato; esistono infine le parti del fabbricato
che, pur essendo di proprietà comune sono di uso
esclusivo, possono cioè essere riservate all’uso ed al godimento
di uno solo dei condomini.
L’art. 1117 del Codice Civile elenca le porzioni del fabbricato
che sono comuni in mancanza di indicazione contraria;
altri locali o spazi, oltre quelli elencati dall’art. 1117
possono essere dichiarati comuni, ma ciò deve, inequivocabilmente
risultare dall’atto di acquisto o dal Regolamento
di condominio.
È buona norma prima di sottoscrivere il rogito di
acquisto farsi mostrare il Regolamento e verificare
eventuali esclusioni dalle proprietà comuni.
Se talune indicazioni appaiono troppo generiche
o imprecise non abbia timore di chiedere un
sopralluogo, eventualmente in presenza
dell’Amministratore per una ricognizione delle
parti dichiarate comuni o di chiedere chiarimenti
al suo notaio.
5
7
II diritto del singolo comproprietario sulle cose di proprietà
comune è proporzionato al valore della porzione di immobile
della quale egli stesso è proprietario esclusivo.
Le parti comuni del fabbricato non sono mai soggette a divisione
salvo che la divisione possa farsi senza rendere scomodo
l’uso della cosa da parte degli altri comproprietari.
Sono vietate le innovazioni sulle cose comuni quando vi sia
pericolo per la stabilità o la sicurezza del fabbricato, sono anche
vietate quelle innovazioni che comportano una alterazione
del decoro architettonico del fabbricato; sono infine
vietate le innovazioni che hanno per effetto di sottrarre una
o più parti comuni del fabbricato all’uso od al godimento anche
di uno solo dei condomini.
Sono al contrario consentite le innovazioni dirette a migliorare
l’edificio ed a renderne più comodo l’uso; se però queste
innovazioni sono eccessivamente costose o voluttuarie rispetto
alle particolari condizioni o alla importanza dell’edificio,
e sono altresì suscettibili di utilizzazione separata, allora
chi non intende trarne vantaggio deve, a richiesta, essere
esonerato da ogni spesa o contribuzione relativa a questa innovazione.
L’innovazione è parimenti consentita, anche se l’utilizzazione
separata non è possibile, purché la maggioranza che la ha
deliberata, si accolli per intero la relativa spesa.
Mentre il Codice Civile si premura di indicare quali siano
le parti di proprietà comune del fabbricato, le parti di
proprietà individuale risultano, evidentemente, solo dal
titolo di acquisto; sono parti di proprietà individuale
quelle riservate all’uso ed al godimento di uno solo dei
condomini.
Il singolo proprietario non può opporsi a che, all’interno della
sua proprietà vengano eseguiti interventi, di manutenzione
o miglioramento agli impianti di proprietà comune.
I manufatti di proprietà comune restano tali anche nella parte
che attraversa la proprietà individuale e, pertanto, è vietato
disporne a proprio gradimento ed altresì impedire la loro
manutenzione da parte del condominio.
6
Ogni condomino ha il libero godimento e la
libera disponibilità della sua proprietà individuale,
con l’obbligo tassativo di non arrecare danno o
disturbo agli altri condomini od alla proprietà
comune.
La proprietà esclusiva e la proprietà comune La proprietà esclusiva e la proprietà comune
Icondomini, per il solo fatto di essere proprietari di una frazione
del fabbricato, si trovano ad essere parti di una collettività
(il condominio) che ha delle regole alle quali tutti
debbono adeguarsi.
II condominio non ha soggettività giuridica; deve quindi
agire per il tramite di un amministratore il quale peraltro ha
funzioni eminentemente esecutive mentre chi prende le
decisioni (funzione deliberante) è l’assemblea dei condomini;
entro specifici limiti l’assemblea può delegare parte delle
proprie attribuzioni ai consiglieri del condominio, cioè a
un limitato numero di condomini che sulla base della delega
ad essi conferita ed agendo sempre collegialmente, la
sostituiscono.
9
Il Regolamento costituisce una sorta di contratto tra i vari
comproprietari e come tale deve contenere clausole sufficientemente
precise per evitare che possano essere interpretate
a beneficio del singolo.
II regolamento deve anche precisare le differenti categorie
di spese comuni alle quali i proprietari sono chiamati ed indicare
la quota che fa carico a ciascuno di essi (tabelle millesimali).
8
Il Regolamento di condominio Il condominio e l’assemblea
L’assemblea è convocata dall’amministratore
almeno una volta l’anno; la convocazione
dell’assemblea è una facoltà dell’amministratore,
ma quando viene richiesta da almeno due
condomini che rappresentano almeno un sesto
del valore dell’edificio, l’amministratore è
obbligato a tale adempimento e, in mancanza,
i condomini promotori sono autorizzati a
convocarla di loro iniziativa.
LA IMPUGNAZIONE NON SOSPENDE
LA ESECUZIONE DELLA DELIBERA
Il termine per impugnare le delibere è di trenta giorni che
decorrono:
A) dalla data dell’assemblea se il condomino dissenziente è
presente (di persona o avendo rilasciato delega ad altri);
B) dalla data di conoscenza della delibera (ricezione della
copia del verbale) se invece era assente e non si era fatto
rappresentare.
Le delibere prese dall’assemblea dei condomini vengono
trascritte, unitamente ad un sommario processo verbale
della riunione, in un libro dei verbali tenuto dall’amministratore.
11
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà essere recapitato
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione,
se il vostro regolamento non fissa un termine più
lungo.
Nella convocazione troverete l’indicazione di tutti gli argomenti
che saranno posti in discussione e sui quali l’assemblea
sarà chiamata a deliberare; è possibile l’opposizione a
che l’assemblea deliberi su argomenti che non sono all’ordine
del giorno.
Non tutte le delibere possono essere prese con la stessa
maggioranza, l’art 1136 del Codice Civile fissa le maggioranze
necessarie per ogni tipo di delibera, in caso di dubbio
sulla maggioranza necessaria non abbiate timore di chiedere
all’amministratore di munirsi preventivamente di un parere
motivato, renderete comunque un servizio alla comunità
dei condomini evitando il successivo insorgere di un contenzioso
legale.
Le delibere dell’assemblea dei condomini sono obbligatorie
per tutti i partecipanti, ma il condomino dissenziente o assente
può impugnarle davanti alla Autorità Giudiziaria per
chiedere che vengano annullate se ritiene che violino la legge
o il regolamento di condominio.
10
È un diritto delegare qualcuno a partecipare
all’assemblea in vostra vece, ma vi consigliamo
vivamente di partecipare di persona.
Il condominio e l’assemblea Il condominio e l’assemblea
L’amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio
agisce rappresentandolo nei confronti dei
terzi. I suoi compiti fondamentali sono:
- eseguire le delibere dell’assemblea dei condomini;
- curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell’interesse di tutti i condomini;
- riscuotere le quote condominiali occorrenti per la
gestione ordinaria e straordinaria del condominio;
- erogare le spese per l’esercizio dei servizi comuni e
per la manutenzione delle parti comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni;
- rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo
contabile (un anno);
- informare adeguatamente i partecipanti al condominio
in merito alla situazione energetica delle parti
comuni ed alla sicurezza degli impianti; nonché,
conservare la documentazione ad essi relativa, affinché
essa sia messa a disposizione in copia per tutti i
condomini.
12
L’Amministratore
Un amministratore capace e competente favorisce il clima di
convivenza nel condominio evitando almeno l’insorgere di
questioni tra condomini; l’amministratore dura in carica un
anno e può essere rieletto.
La professione di amministratore immobiliare non è riconosciuta
a livello legislativo, ciononostante coloro che esercitano
la professione con carattere di esclusività e continuità
aderiscono di norma ad associazioni di categoria a carattere
nazionale che ne assicurano la formazione e l’aggiornamento.
13
Nel contattare un amministratore professionista
esprimete pure apertamente quelle che sono le
prestazioni a lui richieste e, soprattutto, mettetelo in
condizione di valutare l’immobile del quale dovrà
occuparsi e di precisarvi quale sarà il suo onorario.
L’Amministratore
14 15
Al termine di ogni esercizio condominiale, che è un
periodo contabile di dodici mesi non sempre coincidente
con l’anno solare, viene predisposto dall’amministratore
un rendiconto nel quale vengono dimostrate le
spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e
per il funzionamento dei vari servizi.
La contabilità non deve seguire forme rigorose, ma rendere
comprensibili ai partecipanti al condominio le varie voci
di entrata e di spesa con le rispettive quote di ripartizione;
i giustificativi di spesa possono essere controllati da ogni
condomino previo avviso all’amministratore.
Il prospetto di riparto delle spese evidenzia il totale dovuto
per ogni unità immobiliare ponendolo a raffronto con le
quote effettivamente versate per determinare il saldo o conguaglio
di fine esercizio, a debito o a credito dei singoli
comproprietari.
Ciò rappresenta un indispensabile collegamento tra le varie
gestioni ed un sicuro punto di riferimento in occasione di
passaggi di consegne fra i vari amministratori condominiali.
La contabilità
Per rendere più chiari i risultati della gestione
contabile è opportuno riassumere in una “situazione
patrimoniale” debiti, crediti ed ogni altra attività
o passività di fine esercizio.
Molti regolamenti di condominio prevedono la esistenza
di un “organo” che affianchi l’Amministratore
con funzioni soltanto consultive; a differenza
dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio
dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche
le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro.
Anche in mancanza di una norma del Regolamento
che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati
dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere
a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”,
ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri
non sono demandate né funzioni di comando, né poteri
diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo
ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino
dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea.
Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione
contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni
singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi
giustificativi.
Il Consiglio dei condomini
Di norma le funzioni attribuite al Consiglio sono quelle
di collaborazione all’opera dell’amministrazione e, in
particolar modo negli edifici di maggiori dimensioni,
quelle di raccordo tra la generalità dei condomini e
l’amministratore.
17
Il Codice Civile fissa all’art. 1123 il criterio generale per la ripartizione
delle spese, in proporzione al valore della proprietà
di ciascuno evidenziato nelle tabelle millesimali, ma
sono previste poi ripartizioni particolari che tengono conto
dell’uso diverso che i condomini possono fare delle cose comuni.
Ma il regolamento condominiale può prevedere differenti
criteri di riparto delle spese, da seguire anche se difformi
rispetto alle indicazioni del codice.
Se l’unità immobiliare viene locata, il proprietario è sempre
l’unico responsabile nei confronti dell’amministratore condominiale
per quanto riguarda il pagamento delle quote;
anche per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee
di condominio riguardanti il riscaldamento, il condizionamento
o la modifica di servizi comuni, l’obbligo di informare
l’inquilino spetta al locatore.
L’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice
Civile stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino
è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento
dei contributi relativi all’anno in corso e all’anno
precedente“.
È opportuno pertanto che l’acquirente prima della stipulazione
del rogito notarile ottenga informazioni in ordine all’esistenza
di oneri arretrati e di eventuali lavori deliberati
e/o in corso.
Anche se nel rogito viene inserita la clausola secondo la
quale tutti gli oneri condominiali sono a carico del venditore
fino alla data della stipula, l’amministratore può richiedere
direttamente all’acquirente eventuali quote arretrate
(nei limiti di cui all’art. 63 disp.att.); quest’ultimo poi
dovrà adoperarsi per suo conto per richiederne il rimborso
al venditore.
Le spese e la loro ripartizione
Le quote condominiali periodiche (mensili,
bimestrali, trimestrali) fissate nel preventivo
di spesa annuale debbono essere versate
all’amministratore sempre anticipatamente
e non sono ammissibili compensazioni
con eventuali risarcimenti di danni subiti
o autoriduzioni in relazione a presunte
inefficienze dei servizi comuni.
Le spese e la loro ripartizione
18 19
n La vita nella comunità condominiale impone il rispetto
reciproco e la solidarietà tra tutti i condomini.
n L’Amministratore è il vostro mandatario, munito di una
esperienza specifica, egli saprà indirizzare le decisioni
nel rispetto della legge e del regolamento di condominio.
n Ricordate che l’Amministratore deve tutelare per definizione
i vostri interessi anche se, per ipotesi, vi siete
opposti alla sua nomina.
n Manifestate il vostro interesse per la comunità condominiale
partecipando attivamente alle assemblee del
condominio ed alla discussione sui punti all’ordine del
giorno.
n Verificate l’andamento contabile del condominio e pagate
puntualmente le quote ordinarie e straordinarie.
n Attenetevi per i pagamenti alle modalità ed ai tempi
determinati dall’assemblea.
Brevi considerazioni ed alcuni consigli
per vivere in condominio
Nulla più di una forzata coabitazione induce persone,
per altri versi miti e rispettose degli altrui diritti, a litigare,
esprimendo così la parte peggiore del proprio
carattere.
Ricordate e fate cortesemente ricordare a tutti, che i servizi
comuni non sono riservati in esclusiva a questo o a quel
condomino e che ognuno deve servirsene per le esigenze
strettamente indispensabili evitando sprechi ed abusi.
Ricordate, e fate cortesemente ricordare a tutti, che la tranquillità
ed il riposo delle persone sono un diritto e non una
gentile concessione.
Ricordate infine, prima di decidere di intraprendere una
causa, di valutare bene costi (sicuri) e benefici (sperati), optando
per la decisione che assicuri il migliore rapporto tra
questi e non tralasciando di considerare anche l’effetto indotto
di una causa, indipendentemente dal suo esito, sui
rapporti di buon vicinato.
Le controversie
Un sereno e franco confronto di idee, nella sede
appropriata, dal quale scaturisca una decisione
tale da venire incontro alle necessità della
maggioranza, senza danno per alcuno, vale tutte
le sentenze possibili.
n Non prendete posizione contraria relativamente alle spese
dalle quali non pensate di ritrarre un profitto personale;
siate solidali con la generalità dei condomini per il buon funzionamento
del sistema e la conservazione dell’immobile.
Ultima ma non meno importante considerazione, riguarda la
durata delle controversie giudiziarie che si trascinano, per una
serie di fattori, nel corso di anni e, non di rado, pervengono alla
conclusione quando ormai le parti hanno perso ogni interesse
alla loro risoluzione.
20 21
n Pagate preferibilmente con assegni, circolari o di conto
corrente, e, in caso di pagamenti per contanti chiedete
immediatamente una ricevuta (eviterete, a distanza di
tempo, inutili ed antipatiche discussioni).
n Discutete i progetti di spese importanti e, anche se non
ufficialmente richiesti, cercate di acquisire pareri, anche
dal vostro notaio, per aiutare la decisione dell’assemblea.
n Ricordate che il preventivo da voi presentato non è per
questa sola ragione il migliore in assoluto.
n Sorvegliate l’amministrazione ed occupatevi di tutto ciò
che potete, ma senza assumere per principio un atteggiamento
critico nei confronti dell’operato dell’amministratore.
n Giudicate lealmente l’operato dell’amministratore sapendo
che un condominio esige da lui un lavoro importante
di segretariato e di contabilità.
L’interesse generale è anche il vostro interesse
particolare per la conservazione e la salvaguardia del
patrimonio immobiliare nel quale siete condomino
Laddove quindi riteniate assolutamente necessario
decidere giudizialmente una controversia ricordate
che esistono strumenti di conciliazione delle liti che
vi suggeriamo di utilizzare per risolvere il
contenzioso con i condomini nel vostro fabbricato
in modo rapido e soddisfacente.
Brevi considerazioni ed alcuni consigli per vivere in condominio Brevi considerazioni ed alcuni consigli per vivere in condominio
La fonte normativa
4
La proprietà esclusiva e la proprietà comune
5
Il Regolamento di condominio
8
Il condominio e l’assemblea
9
L’Amministratore
12
Il Consiglio dei condomini
14
La contabilità
15
Le spese e la loro ripartizione
16
Le controversie
18
Brevi considerazioni ed alcuni consigli
per vivere in condominio
19
Indice
Guida informativa distribuita gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici del Consiglio Nazionale del Notariato
e dell’ANACI
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia 160 - 00196 Roma
ANACI
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
ed Immobiliari - C.S.N.
Via Cola di Rienzo 111 - 00192 Roma
Redazione a cura di
Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
e Centro Studi Nazionale ANACI
Progetto grafico e impaginazione
Aton - Roma
Stampa
Aton - Roma
Finito di stampare nel mese di maggio 2008
La Guida è consultabile su
www.notariato.it www.anaci.it

martedì 24 giugno 2008

autospurgo iva al 10%


Raccomandata ar Spett.le dittaOggetto: condominio xySi rende noto che l’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 130/E del 20.10.2004, ha chiarito che l’attività di spurgo pozzi neri con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno di trattamento e smaltimento (e non quindi con scarico sul suolo, sottosuolo ed in rete fognaria), costituisce attività di gestione di rifiuti ai sensi del decreto Ronchi a tutti gli effetti e quindi si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127 – sexiesdecies della tabella A parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.Pertanto, si invita codesta Spett.le Ditta a provvedere per le fatturazioni in corso e prossime, all’applicazione dell’Iva al 10%, mentre chiediamo la restituzione della differenza di aliquota per quelle già effettuate, trattandosi di una aliquota applicabile ex – lege e non su richiesta dell’interessato e pertanto direttamente applicabile da Codesta Spett.le Ditta, già dal febbraio 1997 (D.lgs. n. 22 del 05.02.1997, G.U. n. 38 del 15.02.97).Data, ... L’amministratore

venerdì 20 giugno 2008

convocazione informale assemblea condominiale



Cassazione: valida la convocazione informale dell'assemblea condominiale
Con Sentenza n. 8449/2008 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile, è comunque valida se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, l'avviso di convocazione era stato consegnato, secondo appunto una prassi condominiale alla sorella del condomino che era stata espressamente delegata dal fratello a ricevere tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee. Nel corso del processo i testimoni avevano confermato questa prassi per così dire "consolidata" e quindi il Condominio, per dimostrare la validità della convocazione, doveva solo provare che l'avviso, secondo quella prassi, era giunto nella sfera di conoscibilità del condomino a nulla rilevando se poi vi fosse stata una effettiva consegna. Nella parte motiva la Corte spiega inoltre che: "in materia di condominio degli edifici, per l'awiso di convocazione dell'assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli arti. 1350 e 1352 e.e. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988). Nella stessa sentenza la Corte chiarisce che "qualora sia accertata, in sede di merito, l'esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati, nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l'avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell'edificio condominiale, viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima" e ciò spiega la Corte in base al principio precedentemente enunciato, "con la conseguenza che l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l'atto -recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfora di normale ed abituale conoscibilità del destinatario - idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di aggettiva conoscibilità con l'uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto". Su queste basi è stato dunque ritenuto regolare l'avviso di convocazione.(Data: 19/04/2008 - Autore: Roberto Cataldi)

decreto ingiuntivo e solidarieta' nel condominio


Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa. In 16 giorni la Cassazione (e, si può dire, quasi gli stessi giudici) ha ribaltato due volte uno dei principi chiave della vita condominiale: quello in base al quale il creditore del condominio può rivalersi, in caso di mancato pagamento, su uno qualunque dei condomini anche per l'intero credito. Con la sentenza 14813/2008 segnalata l'11 giugno ad Arezzo al convegno Anaci, la Corte ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». Questa la decisione all'udienza del 24 aprile, pochi giorni dopo quella delle Sezioni Unite 9148 dell'8 aprile, che ha scelto l'indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali e con la quale sorge ora nuovamente il contrasto.La seconda sezione precisa, infatti, che il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e il pagamento non può rifiutarsi per l'inesistenza della tabelle millesimali. Quanto invece affermato dalle Sezioni unite aveva suscitato forti critiche perché la parziarietà può rivelarsi un boomerang per i condomini-consumato ri, esposti all'aumento dei costi dei lavori condominiali. Manifesta incoerenza sistematica, poi, con la perdurante solidarietà per fatti illeciti (art. 2055), dei dipendenti (art. 2049) e per omessa custodia (art. 2051), per non parlare della compromissione dell'equilibrio contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive per la violazione dell'articolo 1181 del Codice civile, oltre alla paralisi dell'autotutela del somministratore (art. 1460) finora possibile con la sospensione della fornitura di acqua, luce e gas per riscaldamento centralizzato per i grossi edifici condominiali per mancato pagamento delle bollette. Infatti contro la prestazione effettuata, astutamente, da un solo condomino non potrebbe più procedersi alla sospensione di prestazione "indivisibile" .L'applicabilità della parziarietà anche alle obbligazioni di fonte legale connesse a quelle contrattuali (contributi previdenziali) e a quelle pubbliche (Tosap, passi carrai, griglie, compensi verifiche biennali ascensori e sanzioni per violazioni norme sicurezza) dimostra l'irragionevolezza di un'esecuzione della condanna del condominio solo individualmente contro i condomini pro quota.La Corte scongiura, provvidenzialmente, il pericolo incombente dell'applicazione della parziarietà a tutte le obbligazioni pecuniarie con pluralità di soggetti, in forza dell'assunto generale che «la solidarietà passiva scaturisce dalla contestuale presenza di diversi requisiti, compresa l'indivisibilità della prestazione comune, in difetto dei quali e di una precisa disposizione di legge, prevale la struttura parziale dell'obbligazione pecuniaria». Infatti, la scelta condominiale della parziarietà «secondo i rigorosi principi di diritto che regolano "le obbligazioni comuni" con pluralità di debitori» coinvolge tutte le obbligazioni soggettivamente complesse di una prestazione pecuniaria intrinsecamente divisibile.(Commento tratto da "Norme e Tributi", Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2008, pag. 35a cura di Nunzio Izzo)

domenica 15 giugno 2008






SI' A TELECAMERE PER PREVENIRE GLI ATTI VANDALICI CONTRO LA CASA
ROMA - Se un vicino installa una telecamera a circuito chiuso per "vigilare" sulle aree "pubbliche" intorno alla sua proprietà, lo può fare e le immagini registrate potranno essere utilizzate in procedimenti contro eventuali danni vandalici (foto archivio). Ma attenzione: non potrà essere violata la "sfera di privata dimora di un singolo soggetto", l'area sottoposta a videosorveglianza dovrà poter essere utilizzata da un numero "indifferenziato di persone", come possono essere le aree comuni di un condomino, i cortili delle abitazioni, gli accessi di un garage. Esclusi anche ambiti particolari, come i bagni pubblici. E' la Cassazione che ricorda gli ambiti dell'utilizzo dei sempre più frequenti mezzi di difesa tecnologici, composto da un "occhio video" sempre vigile. Ma gli "ermellini" della quinta sezione penale hanno anche ribadito nella sentenza 22602 del 14 maggio 2008 quei divieti di intrusione nella vita privata di un singolo cittadino. Il pronunciamento dalla Corte di Cassazione prende spunto da un caso esaminato dal tribunale del riesame di Reggio Calabria in un vicenda che ha visto un uomo accusato di essere una staffetta di un clan calabrese. Alla base delle accuse anche le riprese di una telecamera nel cortile della casa dell'uomo, immagini che al pari di quelle della porta di casa, della cassetta delle posta o dell'ingresso del garage, possono essere utilizzate in quanto legittime. In pratica, spiega la Cassazione, sono "probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla parte offesa di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell'attiguo garage e della cassetta postale antistante l'ingresso dell' appartamento, dal momento che l'area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sita all'interno dell'appartamento, ricade - è scritto nella sentenza - nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto". Altro specifico riferimento viene fatto a riprese effettuate dalla pubblica via verso l'ingresso di un privato edificio..." e pertanto vanno "considerate legittime" e "utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale" eseguita dalla "pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio".