
La piscina condominiale: le normative
Da tempo le piscine sono oggetto di interventi normativi che riguardano anche gli impianti condominiali. I più importanti, fra i provvedimenti recenti, sono l’atto di intesa Stato-regioni del 16 gennaio 2003, che deve essere recepito nella legislazione delle singole regioni (così come ha fatto di recente la regione Toscana) e il successivo accordo interregionale del 16 dicembre 2004.
[a cura di Ettore Ditta, Avvocato ]
Fonti della disciplina
Per quanto riguarda le piscine in generale nel corso degli anni sono stati emanati dapprima solo alcune circolari ministeriali e, successivamente, anche provvedimenti normativi di altro tipo, fra i quali risaltano per importanza soprattutto l’atto di intesa fra Stato e regioni approvato nella seduta in data 11 luglio 1991 (e pubblicato nel s.o. 32 alla Gazzetta Ufficiale 39 del 17 febbraio 1992), poi sostituito dall’accordo approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni del 16 gennaio 2003 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 51 del 3 marzo 2003), insieme all’accordo, che a sua volta ne dà attuazione, intercorso in data 16 dicembre 2004 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A essi si devono aggiungere infine le normative regionali, come la recente legge regione Toscana 8 del 9 marzo 2006 (a tal proposito si veda, in questo fascicolo, l’articolo di D. Foderini a pag. 1043). L’elenco dei principali testi di riferimento è il seguente:
la circolare del Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16;
la circolare del Ministero della sanità 16 luglio 1971, n. 128;
il decreto ministeriale 10 settembre 1986;
l’atto di intesa Stato-regioni 11 luglio 1991 sulle piscine a uso natatorio;
il decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996;
l’accordo approvato dalla Conferenza permanente Stato-regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
l’accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003.
La circolare dell’Interno 16/1951
La circolare del Ministero dell’interno 16 del 15 febbraio 1951 contiene norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei locali destinati a pubblico spettacolo. Tra le altre cose l’agibilità delle piscine viene subordinata all’osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale (art. 104); vengono precisate le caratteristiche costruttive della vasca (art. 105), quelle dei trampolini per i tuffi e per le piattaforme di lancio (art. 106), viene indicato il numero massimo di persone presenti (art. 107) e viene imposta la costruzione di docce, gabinetti e orinato in numero proporzionato a quello massimo delle persone che possono avere accesso all’impianto (art. 109).
La circolare della Sanità 128/1971
La circolare del Ministero della sanità 128 del 16 luglio 1971 disciplina la vigilanza igienico-sanitaria delle piscine e contiene alcune indicazioni di massima attinenti alla vigilanza sanitaria che devono essere osservate per lo svolgimento di tali compiti, in modo da assicurare una certa uniformità di impostazione in tutto il territorio nazionale, e la cui violazione è fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 344 T.U. delle leggi sanitarie 1265 del 27 luglio 1934; tali indicazioni riguardano l’acqua di alimentazione, il controllo del numero dei bagnanti, l’entità della ricircolazione dell’acqua, la filtrazione, la disinfezione, il dosaggio e il controllo del cloro, i controlli batteriologici e gli esami chimici. Sia la circolare del 1951 sia quella del 1971 non sembrano suscettibili di applicazione per quanto riguarda le piscine condominiali, in quanto le norme previste da esse (e i conseguenti obblighi) sono destinate specificamente alle piscine aperte a un uso pubblico e nelle quali viene praticata una vera e propria disciplina sportiva, mentre nelle piscine condominiali il loro utilizzo, di regola, è rivolto ai condomini e ai loro ospiti per scopi soltanto di piacere e svago.
Il D.M. 10 settembre 1986
Questo decreto contiene norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. Di particolare rilevanza è l’art. 20 che conferma che, per le piscine, restano valide le disposizioni dettate dalla circolare 16/1951 e modifica l’art. 110 della circolare sui requisiti previsti per i due bagnini destinati al servizio di salvataggio. Anche il D.M. 10 settembre 1986 non sembra applicabile alle piscine condominiali, dal momento che le sue norme sono destinate specificamente alle piscine aperte a un uso pubblico e nelle quali viene praticata una vera e propria disciplina sportiva.
L’atto di intesa 11 luglio 1991
L’atto di intesa era stato approvato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 11 luglio 1991 ed era stato pubblicato nel s.o. 32 alla Gazzetta Ufficiale 39 del 17 febbraio 1992. Si tratta di un testo normativo che si occupa degli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio ed è rivolto a uniformare la regolamentazione nelle materie indicate. L’atto classifica le piscine (art. 2) e stabilisce, in modo particolareggiato, quali devono essere le caratteristiche dell’area di insediamento delle piscine (art. 3), gli elementi funzionali del complesso piscina (art. 4), i requisiti igienicoambientali (art. 5), la dotazione di personale, di attrezzature e di materiali (art. 6), gli aspetti igienici di gestione (art. 7), i controlli (art. 8). L’atto conteneva prescrizioni molto onerose per i gestori delle piscine (obbligo del bagnino, realizzazione di docce e servizi e altro ancora), ma aveva valore solamente programmatico in attesa di essere recepito nella legislazione delle singole regioni. Ma l’atto di intesa non era stato recepito dalle regioni a causa delle critiche formulate dagli operatori del settore e, per questo motivo, il Ministero della sanità nell’anno 1993 aveva invitato le regioni ad attendere in vista della prevista semplificazione delle previsioni contenute nell’atto di intesa (anche se poi nell’anno 1994, contraddicendo il precedente invito del Ministero della sanità, una circolare del Ministero degli interni aveva dichiarato che l’atto d’intesa doveva essere considerato già operativo). Infine, l’atto di intesa è stato superato dall’accordo della Conferenza Stato-regioni 16 gennaio 2003 e dagli atti successivi. L’art. 1 dell’atto di intesa, a proposito dell’ambito di applicazione delle prescrizioni contenute nell’atto stesso, stabiliva che esso si doveva applicare esclusivamente alle piscine di uso pubblico. Però il successivo art. 2, distinguendo le piscine in relazione alla loro destinazione, precisava che tutte le piscine si considerano di uso pubblico, a eccezione di quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari, il cui uso fosse limitato ai componenti della famiglia e ai loro ospiti (che si consideravano, quindi, di uso privato). Da tali premesse conseguiva allora che l’atto di intesa del 1992 era applicabile a tutte le piscine con esclusione unicamente di quelle facenti parte di unità abitate da uno o due famiglie. È chiaro che gli estensori dell’atto di intesa del 1992 avevano preferito privilegiare una definizione dei destinatari dell’atto stesso assai ampia, ma, in questo modo, si era finito per imporre gli obblighi previsti dall’atto a quasi tutte le piscine esistenti. In relazione al caso delle piscine condominiali, sarebbe stato invece opportuno che gli estensori dell’atto d’intesa avessero previsto un regime speciale; tuttavia l’unico riferimento che l’atto faceva alle piscine al servizio di un condominio era quello contenuto nell’art. 10, dove si prevedeva per tale ipotesi (unitamente a quella di altre comunità quali multiproprietà, alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme, e simili) la possibilità di adottare deroghe in relazione ad alcune indicazioni dettate dall’art. 3 (sulla raccolta di rifiuti e sull’ampiezza dell’area totale di insediamento delle piscine).
Il D.M. 18 marzo 1996
Il decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 (s.o. 16 alla Gazzetta Ufficiale 85 dell’11 aprile 1996) contiene norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Importante, in materia di piscine, è l’art. 14 che disciplina le modalità di costruzione della vasca, il calcolo della densità di affollamento e il numero degli assistenti ai bagnanti. Anche il D.M. 18 marzo 1996 non sembra applicabile anche alle piscine condominiali perché è specificamente destinato a disciplinare gli impianti sportivi. A proposito del D.M. 18 marzo 1996 va comunque ricordata una sentenza (Cass. pen., Sez. I, n. 8101 del 9 febbraio 2005) secondo cui configura il reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. e 80, R.D. 773 del 18 giugno 1931 la gestione di una piscina con impianto di acquascivolo, con licenza di agibilità decaduta per il mancato adeguamento alle prescrizioni del D.M. 18 marzo 1996 previste per gli impianti sportivi, in quanto anche nelle piscine con acquascivolo può effettuarsi attività natatoria, che è qualificabile come attività sportiva, e pertanto debbono essere applicate le prescrizioni dirette a garantire la sicurezza dei frequentatori anche contro il rischio di cadute o annegamenti.
L’accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con l’accordo in data 16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale 51 del 3 marzo 2003) ha predisposto una nuova disciplina sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio che ha preso il posto dell’accordo approvato negli anni Novanta, ma che poi non è stato recepito dalle regioni per i motivi che si sono ricordati. La Conferenza ha infatti rilevato che si era reso necessario rivedere l’intesa precedente tra Stato e regioni proprio per le difficoltà applicative che essa aveva determinato; inoltre si era ravvisata la necessità di modificare e aggiornare tale intesa anche in base ai nuovi principi e agli indirizzi normativi derivati dall’emanazione del D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994 (sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro), del D.M. 18 marzo 1996, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997 e del D.Lgs. 155 del 26 maggio 1997 (sull’igiene dei prodotti alimentari). Per quanto riguarda specificamente le piscine condominiali il punto 2 dell’accordo prevede la seguente classificazione delle piscine, sulla base della loro destinazione:
piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un’utenza pubblica; questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine (le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche devono essere definite da ciascuna regione): a/1. piscine pubbliche; a/2. piscine a uso collettivo; a/3. gli impianti finalizzati al gioco acquatico;
piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti;
piscine a usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale (disciplinate da normative specifiche). Il punto 3 dell’accordo individua il campo di applicazione e le finalità della sua disciplina e stabilisce che le disposizioni contenute nell’accordo si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche previste dalle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione e il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico- sanitaria e della sicurezza; invece alle regioni è demandata l’elaborazione di specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b), con la precisazione che i requisiti dell’acqua devono essere quelli previsti all’allegato n. 1 dell’accordo (che contiene i requisiti igienico- ambientali). I punti successivi dell’accordo riguardano la dotazione di personale, di attrezzature e materiali (punto 4), i controlli (punto 5), i controlli interni (punto 6), i controlli esterni (punto 7) e le sanzioni che possono essere comminate al responsabile della piscina in caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall’autorità sanitaria (punto 8).
L’accordo regioni-province autonome 16 dicembre 2004
Per l’attuazione dei principi generali fissati dall’accordo Stato-regioni del 16 gennaio 2003 è stato successivamente approvato, in data 16 dicembre 2004, un accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, contenente la disciplina interregionale delle piscine. La disciplina interregionale sulle piscine viene articolata in due parti distinte:
una disciplina comune che dovrà essere recepita dalle regioni, mediante legge regionale o altro atto, per raccogliere e sviluppare in modo organico i principi enunciati dall’accordo del 16 gennaio 2003 (la classificazione, la definizione, le responsabilità, i controlli interni ed esterni, le sanzioni, i provvedimenti dell’autorità, le procedure autorizzative e i confini temporali per la fase transitoria);
le disposizioni tecniche o regolamenti per la definizione dei dettagli tecnici che, per quanto possono essere articolati e complessi, sviluppano i principi già definiti dalla legge (o comunque dall’atto di disciplina della materia); si prevede che i regolamenti possono essere distinti secondo le diverse categorie di piscine per le quali sono prevedibili requisiti strutturali e organizzativi diversi, rispondendo in questo modo anche all’esigenza enunciata al punto 9 dell’accordo. Le direttive operative del gruppo interregionale sono state quella di orientare la nuova normativa regionale nella direzione della semplificazione amministrativa, già avviata da diverse disposizioni statali e regionali, e quella di tenere sempre in evidenza il campo d’azione di questa nuova normativa, cioè la tutela della salute degli utenti delle piscine, per evitare il sovrapporsi di diverse disposizioni nazionali o regionali che disciplinano altri aspetti. Viene precisato che l’accordo non è un atto normativo, ma un atto politico-istituzionale che impegna i presidenti delle regioni a sviluppare le discipline regionali sulla base dei contenuti dell’Accordo sottoscritto del 16 gennaio 2003; tuttavia l’accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all’autonomia regionale, che le regioni intendono sviluppare per trovare definizioni condivise (come quelli relativi ai requisiti strutturali e di gestione, ai controlli e ai frequentatori). Il testo dell’accordo contiene solo i principi generali e le definizioni sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra le regioni e il Ministero della salute. L’allegato 1 e la relativa tabella A fanno parte dei livelli essenziali fissati dal Ministero della salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo fra Stato, regioni e province autonome in quanto già oggetto del precedente accordo. L’obiettivo finale della disciplina interregionale, una volta condiviso il testo tra regioni e province autonome, è di sottoporre il documento all’approvazione del Coordinamento interregionale prevenzione e successivamente all’approvazione definitiva della Conferenza degli assessori e dei presidenti delle regioni in modo da stipulare un «Accordo interregionale sulle piscine». Con riferimento alle piscine condominiali nel punto 1 relativo alle «definizioni di piscina» sono specificate ulteriori definizioni ai fini della classificazione della categoria B e quindi in proposito si stabilisce che: per «condominio» si intende l’edificio o il complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, capo II cod. civ. (punto 1.7); è assimilato al «condominio» l’edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente a un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) (punto 1.7.1); per «unità abitativa» si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio (punto 1.8); è assimilata all’«unità abitativa» l’unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l’uso della piscina sia limitato ai titolari dell’attività e ai loro dipendenti o collaboratori (punto 1.8.1); per «singola abitazione» si intende l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa (punto 1.9); è assimilato alla «singola abitazione» l’edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente a un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) (punto 1.9.1); è assimilata alla «singola abitazione» l’unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all’uso esclusivo dell’unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino (punto 1.9.2). Le piscine condominiali sono interessate anche dal punto 2, relativo alla «classificazione delle piscine», nel quale si stabilisce che la «categoria B» si riferisce alle piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti; e che in base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
gruppo b1), piscine facenti parte di condomini, superiori a 4 unità abitative;
gruppo b2), piscine facenti parte di condomini, fino a 4 unità abitative.
Nel punto 3 si disciplina il campo di applicazione dell’accordo e si prevede che la legge si deve applicare alle piscine rientranti nella classificazione di cui al punto 2 e che sono escluse dall’applicazione della legge le piscine che costituiscono pertinenza di singole abitazioni. I punti successivi riguardano la dotazione di personale (punto 4, nel quale si stabilisce che il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine, deve nominare il responsabile della piscina oppure deve dichiarare formalmente di assumerne personalmente le funzioni; che per le piscine di categoria B, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è di regola l’amministratore e, in mancanza di amministratore o di responsabile designato, ne rispondono direttamente i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici; e che per le piscine della categoria B le funzioni dell’assistente ai bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché sia in possesso delle necessarie abilitazioni), i controlli interni (punto 6) ed esterni (punto 7, che possono avere luogo anche per le piscine di categoria B e a tale scopo il responsabile della piscina deve garantire l’accesso a tutte le aree e agli impianti della piscina stessa da parte degli organi di vigilanza, nei periodi e orari di funzionamento) e le sanzioni (punto 8). Altra parte rilevante per quanto riguarda le piscine condominiali è il punto 11, nel quale si stabilisce che l’esercizio dell’attività di piscina della categoria B è subordinato a comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni tecniche regionali; e che le disposizioni regionali possono prevedere per le piscine di categoria B, gruppo b1) l’utilizzo temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all’ambito condominiale. Alle disposizioni tecniche regionali viene pure attribuito il compito di definire i parametri per la determinazione del numero massimo di frequentatori ammissibili per le piscine della categoria B anche in considerazione del numero massimo dei potenziali soggetti aventi titolo d’uso (punto 13), in quanto in ogni piscina e in ogni momento è consentito l’accesso a un numero di frequentatori non superiore a quello massimo ammissibile calcolato nel modo appena visto. Il punto 14 stabilisce che la regione con propri atti deve emanare uno o più documenti tecnici per la definizione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti gestionali, delle procedure di comunicazione, dei tempi e modalità di adeguamento e di ogni altro aspetto per i quali la legge espressamente rinvia a tali disposizioni. Le disposizioni tecniche regionali potranno articolarsi come di seguito specificato, tra l’altro, anche come «Disposizione tecnica Categoria B (linee guida)». Infine il punto 15 si riferisce all’allegato A sui requisiti igienico-ambientali delle piscine, che riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoigrometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici. L’allegato potrà essere, in tutto o in parte, modificato o sostituito a seguito di nuovi Accordi fra Stato, regioni e province autonome mediante il recepimento con deliberazione della Giunta regionale. Ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell’acqua sufficienti a mantenere la piscina stessa costantemente entro i limiti previsti dall’allegato.







