mercoledì 25 giugno 2008

AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI


Cancelli elettrici

La delibera assembleare, con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio atti­nendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione sen­za sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma se­condo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene co­mune, né alterandone la funzione e la destinazione. Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023,

In tema di condominio di edifici la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra coman­dati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea dei condomini, attinenti all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall’art. 1120, secondo comma, c.c. per le inno­vazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione. Cass. civ., sez. II, 29 agosto 1992, n. 9999,

L’apposizione, sul viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla strada pubblica, da parte di alcuni dei compossessori, di un cancello di agevole apertura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un chiavistello per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nel­le facoltà dei compossessori; trovando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo nell’esercizio del passaggio adeguata com­pensazione nel soddisfacimento dell’esigenza comune a tutti i compossessori del passaggio (ed ai proprietari delle abitazioni ser­vite dal viale), di tutela del compossesso e della proprietà privata. Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 1994, n. 154,
Tribunale di Novara 19 febbraio 2007
Il Tribunale di Novara con decisione del 19 febbraio 2007 ha stabilito che le spese di automazione del cancello del passo carraio debbano essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non posseggano autorimesse di proprietà esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l'accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione che egli faccia del bene comune
Innovazione voluttuaria e sostituzione del cancello di ingresso
Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 27 agosto 2004, n. 288Ai sensi dell'art. 1121 c.c. l'innovazione voluttuaria deve essere molto gravosa e, in secondo luogo, deve trattarsi di impianto suscettibile di utilizzazione separata. Conseguentemente, deve ritenersi che la sostituzione del cancello di ingresso al piano interrato, ove si trovano i boxes di proprietà dei condomini integri - piuttosto - un intervento di carattere conservativo.

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