mercoledì 25 giugno 2008

Delibere assembleari nullita assoluta o semplice annullabilita'


delibere assembleari nullità assoluta e non la semplice annullabilità.

Cass. Civ. Sez. Unite 7 Marzo 2005 n. 4806


Con l’importantissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente fatto chiarezza su quali siano i vizi delle delibere assembleari che ne determino la nullità assoluta e non la semplice annullabilità.Sono state definite nulle le delibere:- prive degli elementi essenziali - con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume)- con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea- che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini - le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Al contrario, sono invece annullabili le delibere:- con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea,- quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;- quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;- quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.E’ stato così chiarito – e qui sta l’elemento di novità della portato dalla pronuncia in esame - che il mancato recapito a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione, non comporta la nullità, ma la semplice annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

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