venerdì 6 giugno 2008

Le antenne nel condominio


Le antenne nel condominio ( tradizionali , paraboliche , per radio.)

8 commenti:

Fabio ha detto...

Gli articoli 232 e 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni) regolano l'installazioni di antenne nel condominio e sostituiscono in parte la legge 6 maggio 1940, n. 554 ("Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche").

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Art. 232. Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove nonsiano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettriciad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'Autorità giudiziaria.

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Nel caso di installazione di antenna centralizzata comune a tutti i condomini, già preesistente, le delibere che riguardano la manutenzione, riparazione e sostituzione dell'antenna possono essere approvate a maggioranza semplice. Chi non è d'accordo, non può sottrarsi alla spesa.

Inoltre l'assemblea non può vietare l'installazione di antenne ai singoli condomini o imporre la rimozione di quelle esistenti con la scusa che esite già una antenna centralizzata se non sussistono ragioni valide come un potenziale pericolo o rischio di danneggiamento delle strutture dell'immobile o l'alterazione del decoro architettonico. Una delibera assembleare che vieti l'installazione dell'antenna sarebbe nulla e può essere impugnata in ogni momento anche dopo il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 1137 c.3 del codice civile.

Nel caso non esista l'antenna centralizzata, invece l'assemblea non può obbligare i condomini ad installarne una o a partecipare alle spese di installazione in quanto è soggetta ad utilizzazione separata.

Le spese relative all'antenna, vanno divise in parti uguali e non in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo il caso di un regolamento di condominio che disponga diversamente, perché l'utilizzo dell'antenna è uguale per ciascun condomino.

Fabio ha detto...

Cassazione: condomino occupa il tetto per le antenne? Non vi è abuso della cosa comune
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4617/2007) ha stabilito che non si configura abuso della cosa comune il comportamento di un condomino che occupa la metà del tetto condominiale per installare le proprie antenne. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che l'uso di tutti i condomini della cosa comune previsto dall’art. 1102 c.c., va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica e astratta ne potrebbero fare. Nella Sentenza si legge infine che il suddetto principio trova giustificazione nel fatto che anche i rapporti tra i condomini debbono essere informati al principio generale di solidarietà posto, dal nostro Ordinamento, a presidio di ogni giuridica relazione.

(Data: 21/03/2007 - Autore: Cristina Matricardi)

Fabio ha detto...

ANTENNE TELEFONIA MOBILE

Le norme sulla tutela del diritto a ricevere trasmissioni radiotelevisive (inteso come articolazione del diritto di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.) non si ritengono applicabili ai ripetitori di telefonia cellulare.

Poiché la comunità scientifica appare divisa sulla nocività della perenne esposizione dell'organismo umano agli ordinari campi elettromagnetici provenienti da stazioni radio, televisive, satellitari e di telefonia mobile, si pone il concreto dubbio circa la reale pericolosità di tali impianti: attualmente la legge si limita a determinare i valori massimi per tali emissioni, imponendo l'obbligo di adeguamento per gli impianti che superino tali valori.

Petanto l'installazione sul tetto o lastrico solare di un'antenna di telefonia mobile è affidata ad una libera contrattazione tra il provider (che fornirà un adeguato compenso e garanzie) e l'amministratore, autorizzato dall'assemblea condominiale alla stipula del contratto di locazione della superficie interessata: per tale autorizzazione è richiesta la maggioranza ordinaria (maggioranza degli intervenuti e almeno metà delle quote millesimali). Si discute se sia indispensabile il consenso unanime per le locazioni di durata superiore a nove anni: in ogni caso l'unanimità dei consensi non esime il condominio dal rischio di azioni giudiziarie intentate da terzi (associazioni, comitati di cittadini ed anche singoli proprietari) che si ritengano danneggiati dalle emissioni.

Secondo un certo orientamento la delibera che ha approvato l'installazione del ripetitore è da ritenersi illegittima se non sono state tenute presenti le esigenze di salute dei condomini e se non sono stati forniti agli stessi adeguati elementi valutativi circa le caratteristiche e le misure della nocività dell'impianto stesso.

Alle problematiche ambientali si sommano le incertezze interpretative nel caso in cui l'installazione del ripetitore venga effettuata nella proprietà esclusiva di un singolo condomino, posto che la questione non coinvolge il mero rispetto del decoro architettonico ma anche la tutela della salute del vicinato, potenzialmente pregiudicata dalle

Fabio ha detto...

Antenne paraboliche Quali sono le regole?

La disciplina e stata stabilita dalla legge n. 66/2001. Le maggioranze necessarie per installarle. E i limiti ....
Solo gli utilizzatori pagano le spese La decisione di installare in condominio una nuova antenna centralizzata non vincola tutti, neppure coloro che hanno dato il loro assenso. Infatti si tratta di un impianto "suscettibile di utilizzazione separata" (art.1123 C.C. II comma). Le spese saranno pagate solo da coloro che intendono servirsene. Chi preferisce restare staccato potra, anche successivamente, cambiare idea e allacciarsi: pagando non solo le spese di connessione, ma anche la sua quota di quelle di prima installazione, opportunamente rivalutata in base all'inflazione (art. 1121 c.c. III comma). I condomini gia connessi non potranno dissociarsi dai costi di ammodernamento dell'impianto, anche se dovessero essere valutati come particolarmente gravosi. La maggioranza per l'approvazione di queste migliorie sono, in seconda convocazione di assemblea, di almeno 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi. A meno che il regolamento condominiale contrattuale disponga diversamente, le spese vanno divise in parti uguali tra tutti i condomini, perché l'uso fatto dall'abitante in un monolocale e identico a quello di chi vive in un appartamento vastissimo.
Maggioranze per l'antenna
- Installazione di antenna centralizzata tradizionale: maggioranza dei condomini che rappresenti 2/3 dei millesimi.
- Installazione di parabolica centralizzata: 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi.
- Potenziamento di antenna o parabolica centralizzata: 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi (in seconda convocazione).
- Installazione di antenna individuale: non occorre assenso assembleare. E nulla la clausola di divieto nel regolamento contrattuale (salvo divieto di regolamento comunale).
Liberta di parabola in condominio Nell'articolo 2 bis comma 13 e stabilito che le opere di installazione di nuovi impianti di radiodiffusione via satellite sono "innovazioni necessarie". Dunque, per decidere la nuova posa in opera, basta l'assenso della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno 1/3 dei condomini con almeno 1/3 delle quote. Si tratta della maggioranza minima prevista dal Codice Civile per le semplici migliorie, che la nostra legge sembra imporre in ogni caso, anche in prima convocazione dell'assemblea, quando - di regola - occorrerebbe un assenso piu ampio. Questa legge privilegia solo gli antiestetici padelloni, poiché il suo intento e favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite; mentre, per l'installazione di una tradizionale antenna centralizzata, che ha un impatto visivo piu discreto e costi minori, pretenderebbe ancora (salvo diverse interpretazioni ministeriali) il quorum previsto per le innovazioni, cioe la maggioranza dei condomini che possiedano almeno 2/3 delle quote millesimali. La liberta di antenna e confermata, oltre che da sentenze della Cassazione, dall'art. 21 della Costituzione, che garantisce la liberta di manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione". In sostanza non e possibile vietare l'antenna nemmeno se l'edificio ne dispone gia di una centralizzata. I diritti del proprietario vanno anche oltre: ha la possibilita di far mettere l'antenna sul terrazzo del vicino o di far correre i cavi necessari nel suo appartamento (ovviamente fili e condutture devono essere disposti in maniera tale da non creare problemi). Il vicino non puo impedire agli installatori di passare attraverso i suoi locali, né puo chiedere una somma a titolo di indennizzo per il disturbo subito. Se il proprietario rifiuta, si puo chiedere un provvedimento d'urgenza del giudice (art. 700 c.p.c.). La Corte d'Appello di Milano, se esiste un'alternativa alla loro collocazione, anche piu costosa, ha escluso la possibilita di far passare i cavi nei locali del vicino; e la Cassazione (sentenza n. 2862/94) ha chiarito che in caso di ricostruzione del terrazzo che imponga la rimozione dell'antenna del vicino, quest'ultimo deve ricollocarla a sue spese.
Limiti
Con l'installazione non e possibile impedire l'uso di un bene comune o singolo, ad esempio occupare con un'antenna parabolica lo spazio del terrazzo comune o privato. Ovviamente non e possibile mettere l'antenna sul balcone del vicino per tenere libero il proprio (per farlo deve esistere una concreta situazione di necessita). Inoltre l'antenna non deve arrecare danno alla stabilita o alla sicurezza dell'edificio. La Cassazione e compatta nel sostenere che il diritto di antenna ha la precedenza su quello del decoro dell'edificio. Con una eccezione: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato dal centro storico, puo comportare il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Qualora il regolamento condominiale vieti l'antenna singola, per imporre la centralizzata, vi e una risposta chiarificatrice della Cassazione: le relative prescrizioni, anche se accettate da tutti i condomini con un patto contrattuale, non sono valide. Tuttavia il regolamento, anche se approvato a semplice maggioranza, puo gestire il diritto d'antenna, impedendo - per esempio - l'installazione sui balconi e imponendola sul tetto (e il diritto all'informazione resta garantito). La legge n. 249 del 1997 prevede che i Comuni possano, a certe condizioni, imporre l'antenna centralizzata.
Fonte: Aduc

Fabio ha detto...

ANTENNE CONDOMINIALI


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SOMMARIO: a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare); b) Installazione; c) Manutenzione; d) Ponte radio; e) Ricetrasmittenti; f) Sul balcone di un appartamento.



a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)



In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).

* Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons.



L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.

* Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.



In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).

* Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c.Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.



b) Installazione



Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.

* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli.



L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento.

* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi.



Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.

* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.



Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.

* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A.



In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.

* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito.



Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.

* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.



Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.

* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.



E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo.

* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata.



Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti.

* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.



L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione dell’art. 1102 c.c.

*Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.



L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.

* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.



L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi.

* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.



Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ.

*Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia



c) Manutenzione



Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.

* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro.



La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.

* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.



Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso.

*Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.



d) Ponte radio



In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di utenza.

*Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile 1997), Calcante.



e) Ricetrasmittenti



Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.

* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina.



Il titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto dell’immobile locato).

* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo c. Campeotto.



L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso di tale terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.

* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma.



Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.

* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c. Cond. Malbor. Ud.



Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.



f) Sul balcone di un appartamento



E' da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.

* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a. e altro.



fonte confedilizia

Mascalzonelatino ha detto...

Le antenne paraboliche: la comunicazione, l'informazione e l'estetica della Città

Scritto da Michele Rago
Mercoledì 14 Maggio 2008 06:35
Intervento di Michele Rago, Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata della Città di Verbania, al Convegno organizzato dall'ANACI e dalla RAI in Stresa, il 5 aprile 2008: "il Condominio, la televisione interattiva, la domotica: le antenne televisive centralizzate"


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Porto il saluto dell'Amministrazione Comunale di Verbania che rappresento nel ruolo di Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata.

Ringrazio dell'invito e mi complimento per l'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari perchè il tema apparentemente semplice lega tre aspetti significativi della nostra realtà: la comunicazione, l'informazione e l'estetica della città.

L'attuale scenario legislativo (Decreto Gasparri – Pubblica Utilità), rischia di portare ad un inutile contrasto tre forti esigenze: il diritto all'informazione, la qualità della vita nei centri abitati ed il decoro urbano.

E' ormai elementare definire il libero accesso all'informazione come uno dei pilastri della moderna democrazia globalizzata; così come il sistema di trasmissione satellitare è ormai uno strumento consolidato per molte delle nostre azioni quotidiane e non solo legate all'informazione video: pensiamo ai navigatori per i mezzi di trasporto, ai sistemi di telerilevamento del territorio ecc.

Internet, cellulari e TV satellitari sono mezzi che consentono non solo la libera comunicazione ed informazione ma consentono anche di facilitare l'integrazione tra le persone che per necessità lavorative (quindi no solo i cosiddetti extracomunitari) si trovano in luoghi diversi o distanti da quelli di origine.

Quindi di fronte alla necessità di salvaguardare la libertà di informazione rischiamo di veder proliferare antenne paraboliche su ogni balcone delle nostre città e solo perchè le politiche commerciali guardano al proprio profitto e non intendono pensare alle differenti ricadute della mission aziendale.

Così come gli amministratori condominiali oggi sempre più spettatori e sempre meno arbitri della litigiosità dei cittadini-condomini, spesso non riescono ad imporre una semplice operazione come la realizzazione di un impianto centralizzato.

Le difficoltà nell'adeguamento tecnologico delle nostre abitazioni sono note e altrettanto desolanti: nel terzo millennio siamo capaci di grandi sforzi tecnologici che però si scontrano con semplici difficoltà nella realizzazione delle infrastrutture.

In genere i regolamenti Edilizi sono orientati a garantire il decoro urbano, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture in generale; ad esempio prescrivendo l'interramento dei cavi telefonici o, come in questo caso, la realizzazione di impianti TV centralizzati. Certo questo è possibile solo in casi specifici come per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni dell'edificio completo.

Ma è altrettanto evidente che, per quanto detto fino ad ora, normare questi aspetti a livello di regolamento edilizio deve essere l'ultimo atto e non l'unico elemento regolatore, perchè è evidente che nel processo di programmazione e gestione di un territorio e di una città, questi sono sì elementi che contraddistinguono l'immagine di un abitato, ma non possono essere gli aspetti primi del controllo urbano.

Dobbiamo quindi pensare che se il diritto all'informazione è un diritto civile, anche il senso della civitas deve essere considerato non solo un diritto ma un dovere di tutti, senza dover sempre arrivare a regolamenti, vigilanza, sanzioni e ancora peggio trasformare i Comuni in Enti solo preposti alla vigilanza, ultimo baluardo dei diritti dei cittadini.

Auspico quindi che si operino sforzi congiunti per coniugare diritti diversi ed esigenze differenti.

Michele Rago
Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata della Città di Verbania

Mascalzonelatino ha detto...

Uso di parti comuni e installazione di antenne telefoniche

Capita molto spesso che si decida di locare una parte del lastrico solare del condominio per installare un’antenna per la telefonia mobile. I condomini contrari a essa quasi sempre fanno riferimento alla pericolosità dell’impianto a causa dell’emissione di onde elettromagnetiche, ma dimenticano che, in realtà, l’assemblea non dispone del potere illimitato di locare, senza l’unanimità dei condomini, il lastrico solare per questi scopi. Una recentissima sentenza del Tribunale di Genova (a pag. 1217) ricostruisce la disciplina vigente per questi problemi.

[a cura di Ettore Ditta Avvocato]



Le questioni relative all’installazione delle antenne telefoniche vengono prese in considerazione prevalentemente dal punto di vista dell’emissione delle onde elettromagnetiche e della normativa in proposito vigente. Alcune decisioni giurisprudenziali, poche finora, hanno però preso in esame anche gli aspetti dei limiti all’uso delle parti condominiali per l’installazione delle antenne e una recente sentenza del Tribunale di Genova (n. 1385 del 12 aprile 2006) ha avuto modo di affrontare questi problemi in una vicenda che aveva per oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale relativa alla locazione, decisa dalla maggioranza, di una porzione del lastrico solare per l’installazione di una stazione radio per telefonia mobile cellulare. A tal proposito il Tribunale di Genova ha deciso che una simile delibera è nulla.



La sentenza del Tribunale di Genova

Nella vicenda che ha dato origine alla sentenza del Tribunale di Genova una condomina ha impugnato la delibera con cui il condominio aveva approvato la locazione di una porzione di 40 metri quadrati del lastrico solare di proprietà comune a una società di telefonia mobile cellulare per l’installazione di una stazione radio per la durata di 6 anni, con rinnovazione tacita di altri 3 anni. Nella sua motivazione il Tribunale ha innanzitutto richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui quando è impossibile o irragionevole il ricorso all’uso diretto della parte comune a opera di tutti i partecipanti, promiscuamente oppure con turni temporali o frazionati degli spazi, ai condomini è consentito deliberare a maggioranza l’uso indiretto della cosa stessa; qualora, invece, non sussista l’impossibilità diretta del godimento, la deliberazione che adotti l’uso indiretto è nulla, perché viene a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino sul bene, a meno che non sia stata votata da tutti i condomini all’unanimità. Fatta questa precisazione, il Tribunale ha poi evidenziato che il lastrico solare è un bene comune ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. e che, nel caso concreto, era suscettibile di godimento diretto da parte dei singoli condomini, in quanto era già stato accertato – mediante consulenza tecnica d’ufficio emessa fra le stesse parti in un altro procedimento giudiziario – che, per le sue caratteristiche costruttive (pavimentazione con piastrelle, presenza di ringhiera, accesso diretto dal vano scale tramite porta di dimensioni regolari), la destinazione principale del lastrico era anche quella di terrazzo e che la sua fruizione diretta ne rappresentava l’uso normale.
In una simile situazione (caratterizzata quindi dalla possibilità di fruire direttamente del bene comune), secondo il Tribunale, mancava il presupposto necessario affinché sorga il potere assembleare di deliberare forme di godimento indiretto del bene; né si poteva sostenere che possono coesistere la fruizione sia diretta sia indiretta, dal momento che i manufatti necessari per l’installazione di una stazione radio per telefonia cellulare, costituendo un ostacolo al normale camminamento, rendono insufficiente, per quanto riguarda la sicurezza, l’altezza della ringhiera. Inoltre, il Tribunale di Genova ha osservato che comunque la sottrazione di una rilevante porzione del terrazzo, prima liberamente fruibile da tutti i condomini, costituisce una compromissione del diritto di comproprietà spettante ai condomini sul bene comune, che è legittima soltanto in presenza di una delibera assunta all’unanimità dei condomini.
Di conseguenza, la delibera impugnata è stata ritenuta nulla in quanto diretta a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino; ma il Tribunale ha aggiunto che una simile delibera deve essere ritenuta pure annullabile sotto un diverso profilo, relativo al divieto di eseguire innovazioni sulle parti comuni che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; infatti l’installazione degli apparati radio o dei supporti di antenna unitamente all’esecuzione sull’immobile di tutti i lavori necessari per il passaggio di cavi di alimentazione o di telefonia e di ogni altro tipo di apparecchiatura necessaria per il regolare funzionamento dell’impianto o per l’aggiornamento tecnologico dello stesso, configura una innovazione e non una semplice modificazione, perché incide in maniera notevole sulla cosa comune dato che altera la funzione originaria (di copertura e di terrazzo calpestabile) del lastrico solare.
Secondo il Tribunale si trattava inoltre di una innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 2, cod. civ., perché:
in relazione alle caratteristiche strutturali dell’edificio, l’installazione degli apparati radio o dei supporti di antenna non presentava alcuna caratteristica di stile in comune col resto dell’immobile e quindi comportava una disarmonia e una alterazione del decoro architettonico;
in relazione all’utilizzazione della cosa comune, l’opera ne comportava non solo una riduzione quantitativa (conseguente all’occupazione di una porzione del lastrico solare da parte dell’impianto di telefonia), ma anche un pregiudizio non tollerabile, in quanto non temporaneo (destinato infatti a perdurare complessivamente per 9 anni) e neppure saltuario. Infine, il Tribunale ha rilevato che la nullità della delibera impugnata derivava, dal momento che era mancato il voto unanime dei condomini, anche dalla sussistenza di un contrasto fra la delibera impugnata e il regolamento contrattuale di condominio contenente il divieto di occupare, anche provvisoriamente, con costruzioni od oggetti gli androni, la scala e in generale tutti i locali e gli spazi di proprietà e uso condominiale. E così ha dichiarato la nullità della delibera impugnata.


I limiti all’uso del lastrico solare

Come si è appena visto, il giudice genovese ha risolto la controversia richiamando semplicemente la disciplina vigente in generale sull’uso delle parti condominiali, sulle innovazioni e sui divieti previsti dal regolamento contrattuale di condominio; e non ha fatto alcun riferimento alla eventuale pericolosità, per quanto riguarda l’emissione di onde elettromagnetiche, delle antenne in questione (così come del resto anche la condomina ricorrente aveva evitato di lamentare il timore di danni di questo tipo). Infatti l’impugnazione della delibera era stata opportunamente impostata senza fare alcun riferimento alla possibilità che le antenne causassero danni e così, applicando soltanto i principi generali, la delibera approvata dalla maggioranza dell’assemblea è risultata illegittima.
La decisione del Tribunale di Genova merita approvazione perché applica in modo rigoroso la normativa vigente in tema di condominio, normativa che risponde all’esigenza di una gestione «non necessariamente dinamica» delle questioni condominiali e che tutela tutti i condomini, senza ammettere eccezioni, dalla eventualità di essere sottoposti a restrizioni immotivate dall’uso delle parti comuni oppure di dovere sostenere la propria quota relativamente a spese comuni non strettamente indispensabili. Non bisogna mai dimenticare che istituti come quello della «doppia maggioranza (costitutiva e deliberativa)» e quello delle «innovazioni» dimostrano come lo scopo del legislatore sia stato di tutelare anche il condomino che è titolare di una modesta quota millesimale e che quindi è destinato a un ruolo poco incisivo in sede di delibera assembleare, se riferito soltanto ai millesimi di cui dispone.
L’abitudine ormai diffusa all’utilizzo degli strumenti che la moderna tecnologia ci offre e di cui facciamo uso (e anche abuso) quotidiano, può spingere a trascurare i dubbi e le obiezioni sollevati dai condomini che non sono favorevoli a locare le parti comuni per l’installazione di antenne telefoniche, a fronte, peraltro, della prospettiva di un consistente guadagno che si può ottenere grazie al canone versato dalla società conduttrice; a parte il fatto che forse non molti condomini si rendono conto che, in qualunque caso di locazione di parti condominiali, il canone ricavato e distribuito fra di loro dall’amministratore entra a fare parte del reddito imponibile di ciascuno di loro e non può essere imputato semplicemente al fondo comune, si deve tenere conto che la maggioranza dell’assemblea condominiale non può abusare del proprio potere per imporsi in tutte le occasioni, perché la legge non ammette il sacrificio ingiustificato delle aspettative anche di un singolo condomino.
La contrarietà dei condomini nei confronti dell’installazione di un impianto di antenna per telefonia mobile sul lastrico solare dell’edificio, causata dal desiderio di mantenere inalterata la precedente disponibilità delle parti comuni, ma soprattutto dal comprensibile timore di emissioni di onde elettromagnetiche dannose per l’organismo, può trovare idonea tutela giuridica senza che si debba necessariamente dimostrare prima la effettiva pericolosità delle emissioni stesse, ma semplicemente applicando i principi vigenti in generale in materia di condominio, come è stato fatto dal Tribunale di Genova con la sentenza in commento; la dimostrazione della pericolosità delle emissioni e il superamento dei limiti legali può essere motivo semmai di lagnanza da parte degli abitanti degli edifici circostanti. Probabilmente arriveremo ben presto a una situazione in cui mentre negli edifici abitati dai soggetti maggiormente benestanti non si riuscirà a ottenere l’unanimità dei consensi per l’installazione delle antenne telefoniche, nonostante gli allettanti canoni proposti dai gestori, invece negli edifici abitati dai soggetti di condizione economica più modesta sarà più facile raccogliere il consenso di tutti gli interessati, convinti dalla prospettiva del guadagno; e con buona pace della tutela del diritto alla salute questi edifici diventeranno veri e propri condomini di “serie B”, ancora più deprezzati rispetto agli altri (che potremmo classificare allora come condomini di “serie A”) non solo per la zona in cui si trovano e per il minor pregio che l’immobile presenta, ma anche per l’esistenza di un impianto la cui presenza nell’immediato sembra garantire soltanto un interessante guadagno economico (in cambio dell’accettazione unicamente di qualche limitazione in relazione all’uso delle parti comuni), ma che in breve tempo è destinata invece a svalutare il valore complessivo dell’edificio e quindi anche delle singole unità immobiliari che ne fanno parte.
Un altro caso in cui è facile immaginare che possano essere stipulati i contratti di locazione del lastrico solare per l’installazione delle antenne telefoniche è quello degli edifici di proprietà di un unico soggetto; qualora però in questi ultimi vi siano unità immobiliari locate a terzi, i conduttori hanno diritto di opporsi alla occupazione, anche parziale, di una porzione del lastrico solare che, assieme a tutte le altre, fa parte delle parti comuni di cui il conduttore ha diritto di godere assieme all’immobile che gli è stato specificamente locato. Ovviamente, al di là degli aspetti civilistici relativi alla locazione, sussiste anche per i conduttori la possibilità di fare valere il proprio diritto alla tutela della salute nei confronti del locatore.

LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE [pdf 45KB]



GIURISPRUDENZA

Condominio, terrazze a livello e lastrici solari; lastrico solare; locazione per l’installazione di una stazione radio per telefonia mobile cellulare; natura di innovazione; delibera assembleare; maggioranza richiesta; unanimità; necessità

Trib. Genova, sent. n. 1385, 12.4.2006, Sez. III, Giudice monocratico Vinelli


Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dal condominio convenuto nella comparsa conclusionale, relativo alla carenza di interesse ad agire dell’attrice, che non avrebbe impugnato la delibera assunta dal condominio in data 26 settembre 2001 con la quale era stata approvata la sottoscrizione «di un contratto preliminare con il quale ... e il condominio di via Bu. si impegnano per l’installazione di una base per telefonia mobile sul terrazzo alle stesse condizioni del contratto sottoscritto e da integrarsi con la Er. (30 milioni di lire annui, aggiornamento annuale ISTAT, oneri legali eventuali da risolvere in base all’art. 11 del precedente contratto) subordinatamente alla presentazione del progetto tecnico particolareggiato e conseguente approvazione dei condomini in apposita assemblea straordinaria» (verbale assembleare 26 settembre 2001 produzione 3 fascicolo att.).
In proposito va rilevato, in primo luogo che, contrariamente a quanto assunto nella comparsa conclusionale, l’attrice non ha approvato la delibera in oggetto, non essendo presente alla relativa assemblea, come si evince chiaramente dal verbale assembleare prodotto sub 3 ove, accanto al nome dell’attrice, risulta barrata la relativa quota millesimale.
In secondo luogo detta delibera non può essere considerata immediatamente vincolante per il condominio, con la conseguenza che quella adottata in data 27 dicembre 2001 sarebbe meramente esecutiva del vincolo con essa già assunto dal condominio, attesa la riserva, contenuta nella prima, di approvare il contratto solo all’esito della presentazione del progetto tecnico particolareggiato e conseguente approvazione dei condomini in apposita assemblea straordinaria.
Correttamente pertanto è stata impugnata la delibera assunta in data 27 dicembre 2001 con la quale viene definitivamente approvata la locazione del lastrico solare con la ..., essendo a detta assemblea, e non alla precedente, riferibile la definitiva statuizione oggetto di doglianza da parte dell’attrice.
Per completezza espositiva, va comunque rilevato che, anche se – contrariamente all’avviso dell’odierno giudicante – dovesse ritenersi che la seconda delibera sia meramente attuativa della prima, entrambe potrebbero tuttavia essere oggetto di declaratoria di nullità. L’attrice, infatti, in atto di citazione, ha digesto di dichiararsi la nullità (che come noto è deducibile in ogni tempo essendo svincolata dal rispetto dei termini di cui all’art. 1137 cod. civ.) non solo della delibera assunta nel dicembre 2001 ma anche della delibera 26 settembre 2001.
Sotto altro profilo il convenuto (v. comparsa conclusionale pag. 3 ultimo capoverso e pagg. 5-6) ha rilevato la carenza di interesse a impugnare atteso che «non ha senso che il giudice accerti l’invalidità della delibera impugnata in quanto l’attrice non potrà comunque impedire che il lastrico venga destinato a ospitare una stazione radio base» come peraltro avrebbe già evidenziato lo stesso giudicante con ordinanza del 3 maggio 2002 laddove, «nel respingere l’istanza di sospensione della delibera proposta dall’attrice, rilevava che oggetto dell’impugnata delibera era il contratto di locazione e non l’installazione della stazione radio base. Dunque alla sospensione della delibera non sarebbe comunque conseguito l’effetto preteso dalla ricorrente, ovvero la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di locazione».
L’assunto non è condivisibile. Come precisato nell’ordinanza sopra menzionata, la sospensione delle prestazioni dedotte in contratto può conseguire unicamente all’eventuale annullamento della delibera e alle conseguenti determinazioni adottate dall’assemblea per regolare i rapporti con il conduttore (v. ordinanza depositata il 4 maggio 2002), onde sul punto è pacifico l’interesse dell’attrice all’annullamento/declaratoria di nullità della delibera (come peraltro pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza unanime che ravvisa l’interesse ad agire e ammette l’impugnazione di delibere che locano a condomini o terzi spazi condominiali).
Passando ai profili di merito, la soluzione della controversia richiede il previo richiamo del noto orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, secondo cui quando è impossibile o irragionevole il ricorso all’uso diretto della parte comune a opera di tutti i partecipanti, promiscuamente, oppure con turni temporali o frazionati degli spazi, ai condomini è consentito di deliberare a maggioranza l’uso indiretto della stessa.
Presupposto di ammissibilità dell’uso indiretto e dell’insorgenza del correlato potere assembleare è dunque l’impossibilità diretta del godimento: in mancanza di siffatto presupposto la deliberazione che adotti l’uso indiretto è nulla, andando a incidere sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino sul bene, a eccezione dell’ipotesi di assunzione unanime (Cass. n. 15460 del 5 novembre 2002; Cass. n. 4131 del 22 marzo 2001; Cass. n. 8528 del 19 ottobre 1994).
L’assemblea condominiale ha quindi la possibilità di concedere, anche a terzi, il godimento di beni comuni, realizzando quindi per i condomini una forma di «godimento indiretto» derivante dalla percezione del relativo canone: tale possibilità tuttavia è subordinata all’impossibilità dell’uso diretto, anche in via ternaria, del bene comune (Cass. n. 10446 del 21 ottobre 1998).
Nel caso di specie con la delibera impugnata è stata assunta a maggioranza la decisione di locare una porzione del lastrico solare.
In proposito va evidenziato, da un lato, che il lastrico solare è certamente un bene comune, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., dall’altro che detto bene è suscettibile di godimento diretto da parte dei singoli condomini. Come risulta infatti accertato a seguito della CTU (prod. 17 fascicolo attore) resa tra le medesime parti nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 3364/2005, passata in giudicato, il «tipo di pavimentazione scelto (piastrelle in luogo del manto di catrame), la presenza della ringhiera (riscontrabile in altri edifici coevi e associata alla calpestabilità della terrazza – v. pag. 4 CTU), l’accesso diretto dal vano scale tramite porta di dimensioni regolari, consentono di ritenere che la destinazione principale del lastrico fosse anche quella di terrazzo» (cfr. sentenza citata) destinato pertanto, in via principale alla fruizione diretta, che rappresenta peraltro l’uso regolare della cosa comune della quale i singoli condomini sono comproprietari.
Manca pertanto, in relazione al bene in oggetto, il presupposto richiesto perché sorga il potere assembleare di statuire forme di godimento indiretto del bene, essendo emersa, per i rilievi sopra esposti, la possibilità di fruire direttamente del bene comune.
Né vale sul punto obiettare la possibilità della coesistenza della possibilità di fruizione sia diretta del bene sia indiretta, in quanto la presenza di manufatti analoghi a quello cui è finalizzato il contratto di locazione con la ... costituisce ostacolo al normale camminamento, rendendo insufficiente, sotto il profilo della sicurezza, l’altezza della ringhiera (cfr. pag. 4 CTU citata).
Inoltre, la sottrazione di una rilevante porzione di terrazzo, prima liberamente fruibile dall’attrice, costituisce in ogni caso compromissione del suo diritto di comproprietà sul bene comune, possibile solo in presenza di una delibera assunta unanimemente da tutti i condomini (in tal senso v. Cass. n. 385 del 26 gennaio 1977).
In ogni caso va rilevato che la delibera in oggetto, nulla perché incidente sull’estensione del diritto reale di ciascun condomino, si presenta sotto altro profilo annullabile. Il riferimento normativo in quest’ultima ipotesi è costituito dall’art. 1120 cod. civ. che vieta le innovazioni che «possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».
Costituisce innovazione, secondo un indirizzo ormai consolidato, qualunque opera nuova che alteri in tutto o in parte, nella materia e nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento con l’effetto di migliorarlo o peggiorarlo (Cass. n. 5028 del 30 maggio 1996).
Nel caso di specie con la delibera in oggetto è stata decisa l’installazione di apparati radio e supporti di antenna, con possibilità per la conduttrice di eseguire sull’immobile tutti i lavori necessari per il passaggio di cavi di alimentazione e/o telefonici e installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, al fine del corretto funzionamento dell’impianto o ai fini dell’aggiornamento tecnologico dello stesso (artt. 1 e 5 contratto di locazione, prod. 4 fascicolo attore).
Tale opera, per le dimensioni e le caratteristiche, come sommariamente specificate in contratto e suscettibile di integrazione a opera della stessa conduttrice, integra un’innovazione e non già una semplice modifica, incidendo notevolmente sulla cosa comune, alterando la funzione originaria del lastrico solare (non solo di copertura ma, per i rilievi sopra svolti, anche di terrazzo calpestabile).
Né vale sul punto obiettare che oggetto della delibera è solo la stipula del contratto di locazione e non già l’installazione dell’opera: è evidente infatti che il contratto di locazione è l’oggetto immediato della delibera, il cui oggetto mediato è, pacificamente, il consenso all’installazione dell’opera cui la locazione è finalizzata.
Chiarita quindi la natura di innovazione dell’opera in oggetto va rilevato come detta innovazione, pure adottata con le maggioranze di cui al comma 1 dell’art. 1120 cod. civ., si presenti vietata e in contrasto quindi con l’art. 1120 comma 2 cod. civ. sotto un duplice profilo.
Sotto un primo profilo, attese le caratteristiche strutturali dell’edificio, come evincibili dalla documentazione fotografica prodotta, l’opera di rilevanti dimensioni oggetto del contratto, non avendo in comune alcuna caratteristica con il resto dell’immobile, comporta evidentemente una indubbia disarmonia e di conseguenza un’alterazione al decoro architettonico.
Sotto un secondo profilo, l’innovazione in oggetto comporta non solo una riduzione quantitativa dell’utilizzazione della cosa comune (parte del lastrico solare sarebbe stato occupato dall’impianto in questione), ma anche un pregiudizio non tollerabile e infatti non temporaneo (tale installazione è infatti prevista per una durata complessiva di 9 anni), né saltuario, e rientra pertanto nella fattispecie espressamente prevista dal comma 2, dell’art. 1120 cod. civ. e dunque vietata (nello stesso senso, per una fattispecie analoga cfr. Trib. Milano n. 12663 del 23 ottobre 2002).
La delibera infine si presenta in contrasto con le previsioni del regolamento contrattuale di condominio che vietano l’occupazione, anche provvisoria con costruzioni od oggetti, di androni, scala e in genere dei locali e spazi di proprietà e uso condominiale (art. 10): la deroga a tale previsione, contenuta in regolamento di tipo contrattuale, è possibile solo in presenza di una delibera unanime di tutti i condomini e non già adottata, come nel caso di specie, a semplice maggioranza, inidonea a incidere tanto sui diritti dei singoli quanto sui rispettivi diritti e doveri contrattualmente assunti.
Per tali motivi pertanto la domanda merita accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità della delibera adottata dal condominio convenuto in data 27 dicembre 2001 e imputazione delle spese di lite al condominio convenuto, in conformità al principio della soccombenza.
Si precisa che le spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, sono calcolate sul valore indeterminato minimo.
(Omissis)

Mascalzonelatino ha detto...

Condominio
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LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE
In presenza di idonea documentazione (come una relazione clinica) che attesta
possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona
residente nello stabile e l’attivazione di stazioni radio base per telefonia cellulare,
deve essere considerato prevalente l’interesse primario alla salute
rispetto a ogni altro interesse in gioco con conseguente sospensione interinale
dell’atto amministrativo di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza
delle opere di installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare
sul terrazzo di uno stabile condominiale.
L’installazione su un lastrico solare condominiale di un ripetitore per telefonia
cellulare facendo un utilizzo delle cose comuni che consiste unicamente
nell’ancoraggio di tale impianto ai muri esterni, non comporta alcuna
violazione dell’art. 1102 cod. civ.; e non si può considerare neppure violato
l’art. 1122 cod. civ. mancando, allo stato, un riscontro scientifico della
pericolosità di simili impianti per la salute, a condizione però che la concessionaria
del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un progetto
attestante la non dannosità dell’impianto alla statica dell’edificio.
Deve essere accolta, in via cautelare, la domanda di alcuni condomini diretta
a ottenere la sospensione, ai sensi dell’art. 1171 cod. civ., dei lavori di
installazione di una stazione radio base per telefoni cellulari iniziati, senza
l’autorizzazione del condominio, su porzione di lastrico solare di proprietà
esclusiva di un altro condomino, considerato il deprezzamento dell’edificio
conseguente all’attuale situazione di incertezza scientifica circa gli effetti a
lungo termine sulla salute delle onde elettromagnetiche irradiate da impianti
del genere, nonché l’invasività e il non organico inserimento dell’opera
nel contesto architettonico dell’edificio condominiale.
È esperibile la tutela cautelare in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.,
allo scopo di prevenire danni provocati dall’esposizione a campi elettromagnetici,
trattandosi di tutelare il diritto fondamentale della salute che l’attuale
stadio delle ricerche scientifiche ritiene, sia pure in maniera non sicura,
poter essere gravemente minacciato da tale esposizione.
Deve essere concessa la misura cautelare tipica della inibitoria alla continuazione
dei lavori d’installazione dell’impianto diretto alla installazione di
una stazione radio per telefonia cellulare sul lastrico solare deliberati dalla
assemblea condominiale con la sola maggioranza qualificata richiesta dall’art.
1136, comma 5, cod. civ. e non con l’unanimità dei voti dei condomini.
L’osservanza dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche previsti
dal D.M. 381 del 10 settembre 1998, fa venire meno l’elemento del periculum
in mora necessario per l’emanazione di un provvedimento cautelare
richiesto ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di far rimuovere o per lo meno
disattivare una stazione radio base per telefonia cellulare.
TAR Lazio, Sez. I, ord. n. 3806,
18.12.1996
Cons. Stato, Sez. VI, ord.
25.3.1997
Trib. Piacenza n. 51, 13.2.1998
Pret. Bologna, ord. 12.4.1999
Trib. Milano, 7.10.1999
Trib. Bologna, ord. 6.4.2000
Trib. Parma, ord. 22.7.2000
Dal momento che si tratta di questioni che da alcuni anni sono diventate di grande attualità, sembra comunque
utile ricordare, insieme alle decisioni (non solo sentenze, ma anche numerose ordinanze emesse al termine
dei procedimenti cautelari) che si riferiscono esclusivamente agli aspetti condominiali della problematica
della installazione delle antenne telefoniche, anche le decisioni che, invece, hanno preso in specifica considerazione
la tutela della salute degli abitanti degli edifici.
Bisogna in proposito rilevare che in realtà, sotto questo punto di vista (anche a causa delle perduranti incertezze
sull’effettiva pericolosità di questi impianti per la salute), le prime decisioni non sembravano molto orientate
a tutelare le aspettative dei condomini contrari all’installazione delle antenne; successivamente, però, le
cose sono cambiate, pur continuando l’incertezza delle decisioni.
Condominio
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Il diritto del condomino di installare sul tetto un’antenna telefonica e i relativi
cablaggi (ove il complesso sia di modeste dimensioni e quindi non lesivo
del decoro architettonico, della stabilità e della destinazione d’uso della
parte comune), anche in assenza di previa autorizzazione dell’assemblea,
discende dal principio generale dell’art. 1102 cod. civ., in forza del
quale ciascun condomino può – a sue spese – realizzare le «mere modificazioni
» volte al maggiore e più razionale godimento della cosa comune,
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1120 cod. civ. Va tutelato in via d’urgenza,
ex art. 32 Cost. e in ossequio al cosiddetto principio di precauzione che
ispira il D.M. 381 del 10 settembre 1998 (cosiddetto decreto Ronchi), il diritto
alla salute del condomino dissenziente, laddove sia concretamente dimostrato
– attraverso idonea CTU – che dalla installazione di una «stazione
base di telefonia mobile» prossima alla sua abitazione derivi in suo danno
(o dei suoi locatari) un’esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici
apprezzabilmente superiore a quella a cui è esposta la generalità indifferenziata
della popolazione.
Laddove il campo elettrico generato da una stazione radio base si attesti su
valori compresi tra 0,1 e 0,2 V/m, all’esito di misurazioni fatte in conformità
al principio di massima cautela (vale a dire nelle condizioni di maggiore
esposizione potenziale dei cittadini: all’esterno, e quindi senza lo schermo
fisico dei muri degli edifici, e a 10 metri di altezza dal suolo, ove massima è
la potenza dell’onda, pur in mancanza di edifici o terreni investiti dalla stessa),
deve ritenersi l’insussistenza di prova adeguata di un pregiudizio imminente
e irreparabile, ex art. 700 cod. proc. civ. trattandosi di campo elettromagnetico
ragionevolmente tranquillizzante, in quanto non solo ben al disotto
del pur severo D.M. 381 del 10 settembre 1998 (cosiddetto decreto
Ronchi), ma, addirittura, di quanto suggerito dalla conformità scientifica in
occasione della «Conferenza di Salisburgo del 7-8 giugno 2000 sulle problematiche
relative al posizionamento delle stazioni radio base».
È nulla la delibera, approvata dalla sola maggioranza dei condomini, con
cui l’assemblea autorizza l’amministratore a stipulare con una società telefonica
un contratto di locazione di parte del lastrico comune, per l’installazione
– in cambio del versamento di un canone – di una stazione radio base
per telefonia mobile, poiché tale opera integra una innovazione vietata
ai sensi dell’art. 1120, comma 2, cod. civ.
Il ricorso contro il diniego di installazione di antenne, ripetitori o impianti
di altro genere di radiofonia, TV, telecomunicazioni e telefonie che emettono
onde elettromagnetiche, radio o di altro genere che possano essere
nocive alla salute o che possano deturpare l’ambiente, ha a oggetto la impugnazione
di atti amministrativi di cui si chiede l’annullamento, per cui è
devoluto alla cognizione del giudice amministrativo, mentre il diritto alla salute
dei cittadini rileva in via meramente consequenziale.
Trib. Verona n. 1224, 4.12.2000
Trib. Verona, 28.3.2001
Trib. Milano, n. 12663, 23.10.2002
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1027,
6.3.2002