mercoledì 25 giugno 2008

Banche dati ipocastatali per chiunque



Immobili
Catasto
ARTICOLO
Consulente immobiliare 794-2007
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Consultazione semplice
di rendite e redditi catastali
Dal 10 maggio scorso, attraverso il sito Internet
dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.
gov.it), cliccando su “Servizi
per i cittadini”, è possibile accedere ai “Dati
catastali on line”; questa procedura richiede
prima di scegliere fra archivio dei
fabbricati o dei terreni e poi consente “l’accesso
al servizio”, previo inserimento del codice
fiscale dell’utente, che porta a una
schermata in cui si richiedono gli identificativi
catastali del bene che interessa (comune
di appartenenza, sezione se esistente,
numero del foglio, quello della particella e,
infine, il subalterno se esistente).
Eseguito correttamente il percorso richiesto,
se si tratta di fabbricato, appariranno
i dati toponomastici, la categoria, la classe,
la consistenza e la rendita in euro e in
lire, mentre, nel caso di terreni, appariranno
la superficie in ettari, la qualità e la
classe di merito, quindi il reddito dominicale
e quello agrario.
Questo tipo di consultazione non fornisce
altre informazioni, quali per esempio gli intestatari,
ed è quindi fruibile specialmente
ai fini della compilazione delle dichiarazioni
dei redditi, da parte dei CAF o intermediari
professionisti incaricati o dello stesso
proprietario.
Ricordiamo comunque che, per i proprietari
di terreni agricoli, di cui recentemente
sono stati aggiornati gli estimi, a norma
dell’art. 2, comma 36, del D.L. 262/2006, è
attualmente disponibile sul predetto sito
dell’Agenzia, cliccando alla voce “Servizi
per il cittadino”, accedere a “variazioni colturali”,
sempre indicando gli estremi identificativi
catastali di ogni particella.
Consultazione di beni
immobili intestati
a un soggetto
Dal 1° giugno poi, previo accreditamento
del richiedente attraverso il sistema di autenticazione
dell’Agenzia delle entrate “fisco
on line”, è possibile ottenere l’elenco
dei beni iscritti in catasto intestati a uno
specifico soggetto, senza alcuna formalità,
anche perché, come è noto, le consultazio-
Nuovo decisivo miglioramento nei rapporti fra cittadini e Pubblica amministrazione con
l’entrata in vigore del decreto 4 maggio 2007 dell’Agenzia del territorio (a pag. 1186), attuativo
delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 5, del D.L. 2/2006, convertito dalla legge
81/2006, che ha disposto l’accesso via web ai dati censuari e pubblicistici, per qualunque
utente, cittadino, professionista, società, ente o associazione, semplificando al massimo le
procedure e riducendo gli oneri. Si tratta di un provvedimento che prevede tre forme di accesso,
a seconda del tipo di informazioni che si intendono ottenere: la prima, più semplice,
è in vigore dal 10 maggio; la seconda, più completa, è in vigore dal 1° giugno; mentre quella
più complessa, adatta ai professionisti, andrà a regime dal 1° gennaio 2008.
Franco Guazzone
Banche dati ipocatastali
on line per chiunque
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ni catastali sono gratuite (Ag. territorio,
provv. 12 ottobre 2006).
Per ottenere l’accreditamento è necessario
entrare nel sito dell’Agenzia delle entrate,
www.agenziaentrate.gov.it, cercare la voce
“Servizi catastali”; cliccare su “On line ricerca
dei dati catastali degli immobili” e in
fondo cliccare su “accedi al servizio”, per
andare alla pagina “Come registrarsi ai
servizi Entratel o Fisconline”, che di conseguenza
porta alla pagina di richiesta del
codice PIN on line e quindi alla domanda di
abilitazione.
Nella schermata che segue è necessario indicare
il tipo di utente fra persone fisiche,
soggetti diversi dalle persone fisiche (società,
enti, banche, CAF, studi associati,
sindacati ecc.); Organi costituzionali, regionali
e Amministrazioni dello Stato; soggetti
abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi
alle Commissioni tributarie, che non
hanno requisiti per l’invio telematico delle
dichiarazioni, per i quali è stato predisposto
un modello di domanda per accedere alle
banche dati del contenzioso tributario;
produttori di software che, avendo frequentato
corsi di formazione dell’Amministrazione
finanziaria, possono richiedere l’accesso
al servizio.
Solo in alcuni casi, poi, devono essere allegati
alla richiesta di abilitazione, in PDF, alcune
documentazioni specifiche delle associazioni
sindacali abilitate all’assistenza
CAF, l’elenco dei soggetti delegati per le
banche e le Poste Italiane e, infine, il rappresentante
legale o negoziale, che incarica
un dipendente della società per il servizio.
Compilata correttamente la domanda di registrazione,
viene immediatamente rilasciata
dall’Agenzia la prima parte del PIN
di 4 numeri, nonché il numero della domanda
di abilitazione; nei seguenti 15 giorni,
l’Amministrazione invierà una lettera al
richiedente, con l’indicazione della seconda
parte, per completare il PINCODE.
Consultazioni ipotecarie
In possesso del codice d’accesso, in via
sperimentale tramite il servizio “Porta dei
Pagamenti” di Poste Italiane S.p.a., è possibile
effettuare un deposito di anticipazione
delle tasse ipotecarie, per la consultazione
dei dati on line, tenendo conto che gli
importi dovuti, indicati nella Tabella allegata
al D.P.R. 347 del 31 ottobre 1990, saranno
aumentati del 50%.
A titolo informativo, le tasse ipotecarie più
richieste vanno da 4 a 6 euro per nominativo
o nota, mentre in caso di ricerca in ambito
nazionale, per ogni nominativo, il costo
è di 20 euro, importi sui quali viene calcolata
la maggiorazione del 50%, onere
modesto se si pensa che la ricerca fatta dal
proprio computer evita le perdite di tempo
per recarsi agli Uffici abilitati.
Consultazioni professionali
Dal 1° gennaio 2008 sarà, infine, rivoluzionata
la normativa per i notai, i professionisti
in genere e gli enti, che da questa data
vedranno aboliti i pesanti canoni annui attuali
(1.140 euro per i notai, 1.183 euro
per gli enti e 2.366 euro per i professionisti),
in quanto i loro collegamenti con le
banche dati saranno regolati da nuove convenzioni,
stipulate per via telematica direttamente
con l’Agenzia del territorio, sulla
base dello schema allegato B al decreto e
alle condizioni previste dagli allegati A1
per l’archivio catastale e A2 per quello ipotecario.
In base alle nuove convenzioni, della durata
di 3 anni con tacito rinnovo alla scadenza,
gli utenti dovranno versare, una
tantum, la somma di 200 euro, al momento
dell’attivazione del servizio e dell’assegnazione
del PINCODE parte prima e seconda,
oltre ai quali saranno dovuti solo
30 euro annui, per ogni singola password
rilasciata.
Stipulata la convenzione e attivato il servizio,
tutte le visure catastali saranno gratuite
(visura per nominativo o immobile, attuale
o storica, elenco immobili, estratto di
mappa, elaborato planimetrico, libretto
misure per atto di aggiornamento geometrico,
monografia di punto fiduciale e relativo
elenco delle coordinate), con esclusione
della visura di planimetrie che è possibile
richiedere solo agli uffici del Territorio
o al comune, con autorizzazione sottoscritta
e autenticata del proprietario.
Le visure ipotecarie, invece, sconteranno
le tasse sopra indicate e versate mediante
anticipazione di somme sul conto postale
unico nazionale del Territorio, per via telematica.
L’Agenzia si riserva il diritto di
stipulare speciali convenzioni con altri en-
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ti pubblici e con quelli rappresentativi di
categorie professionali o associazioni sindacali.
Considerazioni conclusive
Si tratta di un provvedimento molto positivo,
messo a punto dopo lunghi studi dalla
Sogei, di cui è doveroso dare merito all’Agenzia
del territorio, che semplifica e rende
disponibile i dati catastali e pubblicistici
a qualunque utente, alla sola condizione
di possedere un computer, senza l’obbligo
di recarsi presso gli Uffici del territorio o
presso i comuni, dove le attese per i servizi
e le code sono tuttora la regola.
Dati catastali on line: al via il servizio di ricerca per codice fiscale
È attivo, a partire dal 1° giugno, il servizio telematico di ricerca attraverso il quale è possibile ottenere informazioni
relative ai beni immobili situati sul territorio nazionale (escluse le province autonome di Trento e Bolzano),
indicando il codice fiscale di un soggetto che sia presente come intestatario nella banca dati catastale
oltre alla provincia e al comune catastale dove si vuole eseguire la ricerca.
Il nuovo servizio si aggiunge a quello già disponibile dallo scorso 10 maggio, che consente di consultare, attraverso
il sito Internet dell’Agenzia del Territorio, direttamente e gratuitamente, le informazioni catastali relative
al classamento e alla rendita degli immobili, indicando esclusivamente gli estremi di identificazione catastale
(foglio, particella e subalterno).
Come funziona la ricerca – La consultazione per codice fiscale dell’intestatario è possibile sia dal sito Internet
dell’Agenzia del territorio (dalla pagina Servizi per i cittadini – “Dati catastali on line”) sia da quella dell’Agenzia
delle entrate (dalla pagina Servizi –“Servizi catastali”). La ricerca, limitata per il momento alle sole
persone fisiche, prevede una procedura di riconoscimento dell’utente attraverso il sistema di autenticazione
per i servizi telematici predisposto dall’Agenzia delle entrate. In pratica, effettuata la registrazione si accede al
servizio indicando il codice PIN assegnato.
Dati disponili on line – Il servizio fornisce informazioni che riguardano: gli elementi anagrafici del soggetto
intestatario dell’immobile; gli identificativi catastali degli immobili intestati al soggetto; i dati relativi alla titolarità
ed alla relativa quota di diritto; la rendita catastale e l’ubicazione per gli immobili censiti nel catasto dei
fabbricati; i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al catasto terreni.
I dati rilasciati sono relativi esclusivamente ad atti catastali informatizzati e a beni immobili per i quali il codice
fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell’intestatario registrato negli archivi catastali.
Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è
possibile rivolgersi al Contact Center dell’Agenzia del territorio, che consente di presentare via Web, per alcune
tipologie di errore previste, richieste di rettifica dei dati catastali, oppure agli Uffici Provinciali dell’Agenzia
del territorio per richiedere informazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire per l’eventuale richiesta
di rettifica o correzione dei dati catastali e sulla documentazione necessaria.
Maggiori chiarimenti sul servizio e sui termini tecnici sono contenuti nella pagina informativa presente nei siti
www.agenziaterritorio.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it.
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LEGISLAZIONE
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Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche
dati ipotecaria e catastale
Agenzia del territorio – Decreto 4.5.2007
G.U. 107, 10.5.2007
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
􀀀 Art. 1 – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale – 1. L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia
del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque
con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi.
2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di
espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale.
CAPO II – ACCESSO TELEMATICO DIRETTO
􀀀 Art. 2 – Informazioni catastali censuarie – 1. L’Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet,
le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente
tramite gli estremi di identificazione catastale.
􀀀 Art. 3 – Consultazione telematica ipotecaria e catastale – 1. Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema
telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in
via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio “Porta dei pagamenti” di Poste italiane
S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione
effettuata, aumentate del cinquanta per cento.
2. Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con
le modalità previste per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3. L’accesso è disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del
quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all’atto della richiesta di consultazione.
􀀀 Art. 4 – Inibizione all’accesso telematico – 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni
assunte con l’accettazione delle condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
CAPO III – ACCESSO TELEMATICO SU BASE CONVENZIONALE
􀀀 Art. 5 – Disciplina convenzionale – 1. Dal 1° gennaio 2008 l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria
e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la
stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all’allegato B al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
􀀀Art. 6 – Durata della convenzione – 1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo
disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza.
2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso.
􀀀 Art. 7 – Importi dovuti – 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati
catastali ed ipotecari, per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è previsto
il pagamento:
a) dell’importo di Euro 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative
connesse alla convenzione;
b) dell’importo di Euro 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all’utente
nell’anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l’implementazione e la gestione dei sistemi
informatici;
c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni
dei costi per la gestione del servizio.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
􀀀 Art. 8 – Convenzioni speciali – 1. L’Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga
alle disposizioni del presente Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L’Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonché con enti rappresentativi
di categorie professionali.
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􀀀 Art. 9 – Sportelli catastali decentrati – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle
convenzioni speciali di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005.
􀀀 Art. 10 – Risoluzione della convenzione – 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle
obbligazioni assunte con la convenzione comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente
inibizione all’accesso al servizio.
􀀀 Art. 11 – Norma transitoria – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre
1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2007.
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI
􀀀 Art. 12 – Modalità di pagamento – 1. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 7, sono versati contestualmente
all’attivazione del servizio da parte dell’utente, con le modalità indicate nella convenzione.
2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare
e sono versati contestualmente all’attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con le modalità indicate nella convenzione.
3. Le tasse ipotecarie di cui all’art. 3, comma 1, e di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), sono versate anticipatamente
con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007. Le somme così riscosse sono riversate dall’agente
contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle
regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello della riscossione.
􀀀 Art. 13 – Gestione sistemi informativi – 1. L’Agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza di definire o
modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire
le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione
finanziaria.
2. L’Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali,
a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità
deriva all’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni
suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
􀀀 Art. 14 – Utilizzazione dei dati – 1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono
essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione commerciale
dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
􀀀 Art. 15 – Pubblicazione – 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Allegato A1
Condizioni generali per l’accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati catastale,
ai sensi dell’art. 3 del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007
Art. 1 – Oggetto – L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale
è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2 – Registrazione dei dati dell’utente – La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento
del richiedente, con le modalità previste per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Art. 3 – Tributi dovuti – La consultazione della banca dati catastale non è soggetta al pagamento di tributi.
Art. 4 – Utilizzazione dei dati – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente
per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.
A tal fine l’utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L’utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell’uso improprio od eccessivo delle
informazioni acquisite a seguito dell’accesso alla banca dati.
Art. 5 – Inibizione all’accesso – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio
2007 e degli obblighi assunti con l’accettazione delle presenti condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
Art. 6 – Gestione dei sistemi informativi – L’Agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi
di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma
restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà
di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche
relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
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L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia del
territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia del territorio è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e
che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia
stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
“Titolare” del trattamento dei dati è l’Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 – c.a.p. 00185.
“Responsabile” del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell’Agenzia
del territorio.
Spettano all’utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di
cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Allegato A2
Condizioni generali per l’accesso diretto ai servizi telematici di consultazione della banca dati ipotecaria,
ai sensi dell’art. 3 del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007
Art. 1 – Oggetto – L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è
consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2 – Registrazione dei dati dell’utente – La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione
del richiedente tramite il servizio “Porta dei pagamenti” di Poste italiane S.p.A.
Art. 3 – Tasse ipotecarie – La consultazione della banca dati ipotecaria è consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie
previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento, come da apposito
listino.
Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall’Utente con modalità telematiche, attraverso la “Porta dei pagamenti”
di cui all’art. 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell’Agenzia del territorio secondo le modalità
indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente.
L’Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti.
Art. 4 – Utilizzazione dei dati – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente
per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari.
A tal fine l’utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L’utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell’uso improprio od eccessivo delle
informazioni acquisite a seguito dell’accesso alla banca dati.
Art. 5 – Inibizione all’accesso – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio
2007 e degli obblighi assunti con l’accettazione delle presenti condizioni generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
Art. 6 – Gestione dei sistemi informativi – L’agenzia del territorio ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi
di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma
restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà
di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche
relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia del territorio per danni di qualsiasi
natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia del
territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia del territorio è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e
che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia
stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
“Titolare” del trattamento dei dati è l’Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 – c.a.p. 00185.
“Responsabile” del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell’Agenzia
del territorio.
Spettano all’utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di
cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
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Allegato B
Convenzione per l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
delle banche dati ipotecaria e catastale tra l’Agenzia del territorio, con sede in Roma – Largo Leopardi n. 5 –
rappresentata dal ...., di seguito denominata “Agenzia” e .... CF/PI: .... con residenza/sede in ....
rappresentato da .... in qualità di .... di seguito denominato “Utente”
Premesso:
a) che l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che “l’accesso ai servizi di consultazione telematica
ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale
dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ......”, rimandando ad appositi decreti del direttore dell’Agenzia
del territorio la definizione delle modalità attuative dell’accesso medesimo;
b) che con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al
sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
c) che l’utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell’Agenzia per l’accesso al servizio
di consultazione telematica della banca dati:
– ipotecaria;
– catastale.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto – L’utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell’Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione
telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.
Art. 2 – Importi dovuti – L’attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese
amministrative connesse alla convenzione, dell’importo di euro 200,00.
Contestualmente all’attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l’utente è inoltre tenuto
a corrispondere, per ogni password resa disponibile all’utente nell’anno solare, l’importo di euro 30,00 a titolo di contributo
annuale per le spese sostenute per l’implementazione e la gestione dei sistemi informatici.
Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 7, comma
2, del decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono versati dall’utente su apposito conto corrente
intestato all’Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il portale dell’Agenzia.
L’utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria si impegna a versare preventivamente, con modalità
telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all’Agenzia, ai sensi del provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute.
Sulle somme versate non sono dovuti interessi.
Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta
dall’importo reso disponibile all’utente sul conto corrente unico nazionale.
Qualora l’importo reso disponibile all’utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l’Agenzia
non procede all’erogazione del servizio.
L’Agenzia abiliterà l’utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti
effettuati.
Art. 3 – Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali – L’utente s’impegna ad utilizzare le informazioni assunte
e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l’utente
si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo
disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione
rispondendo dell’operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.
Art. 4 – Gestione dei sistemi informativi – L’Agenzia ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione,
ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando
la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà di variare
la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio
sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti,
per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L’utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l’Agenzia si riserva
di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 5 – Risoluzione della convenzione – La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell’Agenzia del territorio
4 maggio 2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l’inadempimento degli obblighi
di cui all’art. 3 comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabilitazione dell’accesso al servizio. La risoluzione
è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 – Durata – La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla
convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di
preavviso.
Art. 7 – Restituzione di somme depositate e non utilizzate – A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l’utente
può richiedere all’Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili
sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.
Art. 8 – Clausola di salvaguardia – Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Art. 9 – Foro competente – Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Agenzia e l’utente
direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.
Art. 10 – Tutela dei dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia
Immobili
Catasto
LEGISLAZIONE
Consulente immobiliare 794-2007
1190
di protezione dei dati personali”), i dati comunicati dall’utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da
parte dell’Agenzia, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati
da parte dell’Agenzia è essenziale per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’esecuzione del servizio e che, pertanto,
il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
Art. 11 – Comunicazioni – Tutte le comunicazioni e notifiche all’Agenzia connesse all’esecuzione della presente convenzione
dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Agenzia ........................................
L’Utente ......................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9.
L’Utente ........................................

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