domenica 15 giugno 2008






SI' A TELECAMERE PER PREVENIRE GLI ATTI VANDALICI CONTRO LA CASA
ROMA - Se un vicino installa una telecamera a circuito chiuso per "vigilare" sulle aree "pubbliche" intorno alla sua proprietà, lo può fare e le immagini registrate potranno essere utilizzate in procedimenti contro eventuali danni vandalici (foto archivio). Ma attenzione: non potrà essere violata la "sfera di privata dimora di un singolo soggetto", l'area sottoposta a videosorveglianza dovrà poter essere utilizzata da un numero "indifferenziato di persone", come possono essere le aree comuni di un condomino, i cortili delle abitazioni, gli accessi di un garage. Esclusi anche ambiti particolari, come i bagni pubblici. E' la Cassazione che ricorda gli ambiti dell'utilizzo dei sempre più frequenti mezzi di difesa tecnologici, composto da un "occhio video" sempre vigile. Ma gli "ermellini" della quinta sezione penale hanno anche ribadito nella sentenza 22602 del 14 maggio 2008 quei divieti di intrusione nella vita privata di un singolo cittadino. Il pronunciamento dalla Corte di Cassazione prende spunto da un caso esaminato dal tribunale del riesame di Reggio Calabria in un vicenda che ha visto un uomo accusato di essere una staffetta di un clan calabrese. Alla base delle accuse anche le riprese di una telecamera nel cortile della casa dell'uomo, immagini che al pari di quelle della porta di casa, della cassetta delle posta o dell'ingresso del garage, possono essere utilizzate in quanto legittime. In pratica, spiega la Cassazione, sono "probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla parte offesa di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell'attiguo garage e della cassetta postale antistante l'ingresso dell' appartamento, dal momento che l'area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sita all'interno dell'appartamento, ricade - è scritto nella sentenza - nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto". Altro specifico riferimento viene fatto a riprese effettuate dalla pubblica via verso l'ingresso di un privato edificio..." e pertanto vanno "considerate legittime" e "utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale" eseguita dalla "pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio".

1 commento:

Mascalzonelatino ha detto...

Privacy: telecamere nei condomini? Occorre una regolamentazione chiara
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 17 giugno scorso) ha reso noto di aver segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di valutare l'adozione di una disciplina che regoli specificamente alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali determinati dall'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini, materia allo stato non disciplinata specificamente.
L'Autorità ha evidenziato che il problema, posto da interi condomini, è relativo all'installazione di tali impianti in aree comuni. Dall'esame di tale problematica è emersa l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni e, dall'altro, la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.
La problematica riguarda poi il fatto di chi, materialmente, deve esprimere il consenso; il proprietario o il conduttore? Ma ancora. Con quale tipo di maggioranza deve essere approvata l'installazione?
Il Garante ha infatti precisato alle Camere che non può essere sottovalutato il disposto di cui all'art. 615 bis c.p. che prevede sanzioni per chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.

(Data: 22/06/2008 1.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)